Sentenza del 21/11/2018 n. 30030 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI Redditi d'impresa - Deduzione costi - Inerenza - Nozione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità di un costo di 500.000 euro sostenuto per una campagna pubblicitaria in Germania, realizzata tramite società collegate e finalizzata alla promozione di profumi commercializzati da una società controllata. Secondo l'Agenzia, il costo non sarebbe stato inerente all'attività della I.C.R., poiché la licenza di commercializzazione e la vendita dei prodotti facevano capo ad altre società. È stata inoltre denunciata l'insufficienza della motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la deducibilità del costo. Ha ritenuto logica e sufficiente la motivazione della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui la I.C.R., produttrice dei profumi e controllante delle società coinvolte nella licenza e nella distribuzione, aveva un interesse economico concreto alla promozione dei prodotti sul mercato tedesco. L'inerenza non richiede una connessione diretta con uno specifico ricavo, essendo sufficiente la correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (già art. 75)
L'inerenza delle singole spese e dei costi affrontati è indispensabile per ottenerne la deduzione.
Il requisito dell'inerenza consiste nella relazione tra il costo e l'attività d'impresa. Non è necessaria una connessione immediata e diretta con uno specifico ricavo: è sufficiente che il costo sia correlato a un'attività potenzialmente idonea a produrre utili.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Vizio di motivazione su un fatto decisivo della controversia.
Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito o delle prove. La censura è ammissibile solo in presenza di un'omissione o insufficienza realmente decisiva, oppure di un insanabile contrasto logico nella motivazione.
Art. 378 c.p.c.
Memoria depositata in vista dell'udienza.
La norma disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione; nel caso concreto è stata depositata una memoria, senza incidere sull'esito favorevole alla contribuente.
Massime di principio
- Un costo è inerente e potenzialmente deducibile quando presenta una relazione funzionale con l'attività d'impresa, anche se non produce direttamente un ricavo specificamente individuabile.
- Le spese di pubblicità o promozione sostenute a favore di prodotti distribuiti da società controllate o collegate possono essere deducibili se esiste un interesse economico concreto dell'impresa sostenitrice all'incremento delle vendite o della produzione.
- La deducibilità non viene esclusa dal solo fatto che la campagna pubblicitaria sia stata realizzata da un'altra società o riguardi un mercato estero, purché il collegamento con l'attività dell'impresa sia dimostrabile.
- Nei rapporti infragruppo è opportuno documentare il beneficio economico atteso, i rapporti societari, l'effettività della prestazione, la congruità del costo e il collegamento con i prodotti o le attività dell'impresa.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una rivalutazione dei fatti o delle prove già esaminate dai giudici di merito; occorre dimostrare un effettivo vizio giuridico o una motivazione illogica, apparente o gravemente carente.
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