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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30806/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha ritenuto responsabile dei reati ricompresi negli artt. 589-bis, commi 1 e 6 c.p., art. 189, commi 6 e 7 c.d.s., e art. 369 c.p., sostenendo: 1) che non sussiste omissione di soccorso (art. 189, comma 7 c.d.s.) perché la vittima era immediatamente assistita dai presenti in luogo affollato e dunque non aveva bisogno di aiuto; 2) che non può sussistere autocalunnia (art. 369 c.p.) perché la ritrattazione del dipendente è intervenuta senza soluzione di continuità e prima che l'azione giudiziaria fosse sviata (art. 49 c.p.); 3) che non opera l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 589-bis c.p. perché era in possesso di patente egiziana rilasciata nel 2017 e quindi «valida» secondo la difesa; 4) contestazione della valutazione delle circostanze ai fini del trattamento sanzionatorio (art. 62-bis e art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Sul punto dell'omissione di soccorso, la Corte ha ritenuto che, anche se il reato richiede che la vittima abbia effettivo bisogno di assistenza, il ricorrente non si è nemmeno fermato per accertare le condizioni della persona investita e ha consapevolmente rifiutato di verificare la necessità di soccorso, integrando così il dolo eventuale. Quanto all'autocalunnia, la Corte d'appello ha correttamente valutato che la ritrattazione del dipendente non è avvenuta con l'immediatezza necessaria da escludere la offensività della condotta; la Cassazione ha confermato che non compete al giudice di legittimità rivedere la valutazione di fatto. Sull'aggravante ex art. 589-bis, comma 6, c.p., la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante perché il ricorrente risultava residente in Italia da oltre un anno e la patente egiziana non era titolo valido per la guida in Italia senza conversione, equivalendo quindi alla condizione di chi è privo di patente. La decisione del giudice di merito sulla determinazione della pena è stata ritenuta congrua e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 189 c.d.s.

    Il comma 6 (fuga) richiede l'evento incidentale riconducibile al comportamento del conducente; il comma 7 (omissione di soccorso) richiede l'effettivo bisogno di assistenza da parte della persona investita, ma il dolo può essere anche nella forma del dolo eventuale quando il conducente consciamente rifiuti di accertare la sussistenza del bisogno di soccorso

  • art. 589-bis c.p.

    Norma che sanziona le lesioni o l'omicidio stradale (a seconda del comma applicato); il comma 6 prevede un'aggravante se il fatto è commesso da persona non munita di patente o con patente sospesa/revocata. La Corte ha ritenuto che la guida con patente estera, per residente in Italia oltre un anno senza conversione, equivale alla condizione di non essere muniti di valido titolo abilitativo

  • art. 369 c.p.

    Autocalunnia: punisce chi si attribuisce falsamente un reato; la Corte ha valutato che la ritrattazione tardiva del presunto autocalunniatore non escludeva l'idoneità offensiva del fatto

  • art. 49 c.p.

    Principio secondo cui l'inidoneità dell'azione può escludere il reato quando la condotta non sia idonea a ledere il bene giuridico; invocato dalla difesa rispetto alla ritrattazione immediata, ma non ritenuto applicabile nel caso concreto per mancanza di immediatezza

  • art. 135 c.d.s.

    comma 1 e citazioni correlate

    Disciplina l'uso in Italia di patenti rilasciate da Stati non UE/SEE per soggetti non residenti in Italia da oltre un anno; introduce limiti e la necessità di permesso internazionale o traduzione e quindi, per residenti oltre un anno, impone il possesso di titolo italiano ovvero conversione

  • art. 136 c.d.s.

    Prevede la possibilità di conversione della patente estera in patente italiana entro il termine di un anno dall'acquisizione della residenza; rilevante per stabilire se la patente estera dia titolo alla guida

  • art. 116 c.d.s.

    Norma richiamata per i casi di residenti in Italia da oltre un anno che devono essere muniti di valido titolo abilitativo per guidare; conferma che il semplice possesso di patente estera non vale se si è residenti oltre il termine previsto

  • art. 126 c.d.s.

    Sanzioni per guida con patente scaduta; citato a confronto nella difesa per sostenere l'equiparazione tra patente estera non convertita e patente scaduta, tesi non accolta dalla Corte

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche; il loro apprezzamento è rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio motivazionale

  • art. 132 c.p.

    Principio secondo cui la determinazione del quantum di pena è rimessa al giudice di merito entro i limiti di legge

  • art. 133 c.p.

    Parametri per la determinazione della pena da parte del giudice di merito; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • Per l'omissione di soccorso (art. 189 c.d.s., comma 7) è necessario che la vittima abbia effettivo bisogno di assistenza; tuttavia il conducente può essere ritenuto responsabile anche se non ha effettivamente constatato il bisogno quando abbia volontariamente rifiutato di accertarlo, integrando il dolo eventuale
  • La fattispecie di fuga dall'incidente (art. 189 c.d.s., comma 6) si configura quando l'incidente è riconducibile al comportamento del conducente e idoneo a produrre eventi lesivi, senza necessità che sussista un danno accertato
  • L'autocalunnia (art. 369 c.p.) può non essere punibile se la ritrattazione avviene immediatamente e senza che l'azione giudiziaria sia in concreto sviata; una ritrattazione tardiva o capace di ingenerare confusione investigativa può invece mantenere la rilevanza penale
  • Il possesso di patente rilasciata da Stato non UE non esonera il residente in Italia da oltre un anno dall'obbligo di avere valido titolo abilitativo: la mancata conversione o assenza di permessi richiesti può essere valutata come guida senza patente ai fini di aggravanti
  • In Cassazione non è consentita la riforma del fatto o una rivalutazione ex novo della prova: il controllo è limitato a questioni di diritto e a vizi di motivazione non meramente riconducibili a diversa valutazione dei fatti
  • La determinazione della pena è discrezionale del giudice di merito purché motivata secondo i parametri di legge; censure sulla congruità della pena sono difficilmente accolte se ben motivate

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