Sentenza n. 4458/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che, accogliendo il ricorso per ottemperanza relativo all’attribuzione della carta elettronica del docente, aveva liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti appellanti)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti, originari ricorrenti nel giudizio di ottemperanza, avevano ottenuto dal TAR l’ordine rivolto al Ministero di dare esecuzione a una sentenza del giudice del lavoro, mediante emissione della carta del docente e accredito degli importi spettanti per le annualità di servizio a tempo determinato riconosciute. Hanno impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo che la liquidazione complessiva di euro 500,00 fosse inferiore ai minimi risultanti dai parametri tariffari applicabili e chiedendo la rideterminazione delle spese del primo grado in euro 1.189,00, oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti ritenuti equi e ha parzialmente riformato la sentenza del TAR esclusivamente quanto alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, elevandole da euro 500,00 a euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha precisato che la quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può condurre all’attribuzione di somme meramente simboliche, lesive del decoro professionale, né può collocarsi al di sotto dei valori minimi inderogabili risultanti dai parametri tariffari applicabili. Nel caso concreto, la motivazione del TAR non era apodittica, poiché aveva valorizzato la serialità e la limitata complessità del contenzioso; tali elementi possono giustificare una riduzione del compenso parametrico in quanto indicativi di un minore impegno difensivo. Tuttavia, l’importo di euro 500,00 era comunque inferiore ai valori tariffari applicabili, anche considerando la riduzione prevista dal D.M. n. 147 del 2022. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda e della richiesta degli appellanti di una somma superiore a quella ritenuta congrua.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La controversia è stata trattata come giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, già definito dal TAR e oggetto di appello limitatamente alle spese.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il Collegio ha motivato mediante richiamo a precedenti sentenze della Sezione relative a casi analoghi.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
Il compenso deve essere proporzionato all’importanza dell’attività professionale; la serialità e la limitata complessità della controversia possono incidere sulla quantificazione.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
La riduzione prevista dal decreto è stata considerata nel calcolo, ma non consentiva di scendere sino all’importo di euro 500,00.
D.M. n. 147/2022
I valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200 costituiscono il riferimento per la liquidazione delle spese, con possibilità di riduzione nei limiti consentiti e senza attribuzione di somme simboliche.
art. 93 c.p.c.
La liquidazione delle spese è stata disposta con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche, lesive del decoro professionale, né può scendere al di sotto dei valori minimi inderogabili stabiliti dai parametri tariffari applicabili.
- La serialità del contenzioso e la sua limitata complessità possono essere valorizzate per ridurre il compenso rispetto al valore parametrico di base, in quanto indici di un minore impegno difensivo, purché la liquidazione resti entro i limiti minimi consentiti dai parametri.
- Quando il giudice liquida le spese secondo la regola della soccombenza, non è necessaria una motivazione specifica, salvo che intenda discostarsene; la motivazione deve comunque rendere comprensibile l’eventuale riduzione del compenso e non può giustificare una liquidazione inferiore ai minimi tariffari.
- L’accoglimento solo parziale dell’appello sulle spese, con riconoscimento di un importo inferiore a quello richiesto, può giustificare la compensazione integrale delle spese del grado di appello.
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