Sentenza n. 154/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro n. 111/2025 pubblicata il 14 febbraio 2025, ritualmente notificata in forma esecutiva, con cui è stato riconosciuto, in favore dell’istante, il diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" e alla conseguente liquidazione dello stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al bonus carta docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro, ritualmente notificata in forma esecutiva e divenuta irrevocabile, con cui era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposta la liquidazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Nonostante la formazione del giudicato, l'amministrazione non ha provveduto al pagamento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'esigibilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, poiché il titolo giudiziale non era stato eseguito e l'amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria all'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e adottare misure sostitutive.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta docente riconosciuto dal giudice del lavoro alla ricorrente.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui la disciplina della distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, in assenza di specifiche contestazioni dell'amministrazione sulla spettanza o sull'esigibilità della prestazione, integra inottemperanza e impone all'amministrazione di adempiere integralmente al comando giudiziale.
- In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può adottare, direttamente o tramite un funzionario delegato e con il coordinamento delle strutture amministrative competenti, gli atti contabili e organizzativi necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- L'amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve essere condannata alle spese del relativo giudizio.
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