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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10273 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2000, sostenendo di averne avuto conoscenza soltanto il 28 novembre 2007 e contestando la validità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La C.T.R. aveva ritenuto invalida la notifica per la mancata sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa e aveva inoltre considerato infondato l'accertamento nel merito. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza, lamentando, tra l'altro, la mancata sospensione del processo in attesa dell'esito della querela di falso e l'insufficienza della motivazione sulla data di effettiva conoscenza dell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposta anche contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo l'Agenzia delle Entrate l'unico soggetto legittimato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non autosufficiente: l'Agenzia non aveva riportato integralmente la querela di falso e il verbale di udienza necessari per valutare la dedotta mancata sospensione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della C.T.R. era carente e non consentiva di comprendere né la fonte della data di conoscenza dell'accertamento né il percorso logico seguito sulla validità della notifica. Il terzo motivo sulla notifica ex art. 140 c.p.c. è stato dichiarato assorbito. La sentenza della C.T.R. è stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito ai fini IRPEF, sulla cui base era stato emesso l'avviso impugnato.

  • Art. 140 c.p.c.

    Regola la notificazione in caso di temporanea irreperibilità o domicilio chiuso del destinatario. La questione della validità della notifica non è stata definitivamente decisa dalla Cassazione, essendo il relativo motivo rimasto assorbito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39

    Prevede i casi di sospensione del processo tributario. La censura relativa alla mancata sospensione è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge e agli errori di procedimento. La Corte ha rilevato anche una non corretta qualificazione del primo motivo, pur fondando l'inammissibilità soprattutto sulla sua carenza espositiva.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Richiedeva, per i motivi di ricorso soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, la formulazione del momento di sintesi. Il secondo motivo è stato ritenuto ammissibile anche perché tale requisito risultava rispettato.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria deve indicare in modo chiaro la fonte degli elementi decisivi, la data di effettiva conoscenza dell'atto e il ragionamento che collega i fatti alla decisione; una motivazione meramente formale o apodittica può portare alla cassazione.
  • Quando si contesta in cassazione la mancata sospensione del processo tributario per una querela di falso, il ricorrente deve riportare con precisione il contenuto della querela e gli atti processuali che dimostrano il suo deposito e la rilevanza della sospensione.
  • L'accoglimento di un motivo per vizio di motivazione non implica necessariamente che la tesi sostanziale del ricorrente sia stata definitivamente accolta: la causa viene normalmente rinviata al giudice di merito, che dovrà riesaminare la questione.
  • Le irregolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. devono essere valutate distinguendo tra validità formale della procedura, effettiva conoscenza dell'atto e tempestività del ricorso; tali profili devono essere esaminati con una motivazione coerente.
  • Nel giudizio di legittimità è necessario contestare specificamente la sentenza impugnata e fornire tutti gli elementi indispensabili per consentire alla Corte di verificare la censura, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Dopo l'istituzione delle Agenzie fiscali, nei giudizi relativi agli atti dell'amministrazione finanziaria la legittimazione processuale spetta ordinariamente all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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