Sentenza n. 1603/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo che estendeva al 15 settembre 2024 la stagione balneare ai fini della sicurezza balneare e del servizio di salvamento, nonché ulteriori atti connessi, inclusa l’ordinanza di sicurezza balneare per la stagione 2024 e il dispaccio del Vice Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
Il Comune ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l’estensione della stagione balneare al 15 settembre 2024 disposta dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, deducendo anche la mancata comunicazione dell’ordinanza al Comune. Sono stati inoltre impugnati, ove necessario, l’ordinanza di sicurezza balneare per la stagione 2024, il dispaccio del Vice Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto conosciuto successivamente mediante accesso agli atti, nonché gli atti connessi e conseguenti. A seguito della comunicazione della segreteria ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., il Comune ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendo la relativa declaratoria e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa dal Comune sia con nota depositata sia a verbale nella camera di consiglio. La decisione è stata adottata con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. Non sono stati esaminati nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati. Le spese e le competenze di giudizio sono state compensate, in ragione della sussistenza di giusti motivi e dell’assenza di opposizione della parte resistente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 72-bis c.p.a.
Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. ... In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata.
Consente la trattazione in camera di consiglio delle cause suscettibili di immediata definizione in rito e la pronuncia con sentenza in forma semplificata, previa sottoposizione della questione alle parti presenti.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal TAR insieme alle disposizioni sulla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia sul ricorso e sui motivi aggiunti, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto impugnato.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere accertata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. e definita con sentenza in forma semplificata, dopo che la relativa questione sia stata sottoposta alle parti presenti.
Come è indicizzato
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