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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28453/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per genericità il suo gravame contro la condanna del Tribunale di Firenze per il delitto di evasione. Si deducono due motivi principali: (1) nullità della sentenza d'appello per mancata corretta notificazione dell'atto di citazione in appello, posto che il difensore di fiducia e domiciliatario era deceduto e la citazione è stata notificata al difensore d'ufficio nominato successivamente (si sostiene che dovevano applicarsi le regole ordinarie di notificazione degli artt. 157 e 159 c.p.p. e non la prima parte dell'art. 161, comma 4); (2) violazione dell'art. 581 c.p.p. per ritenuta genericità dell'appello relativo alla rimodulazione della pena mediante prevalenza delle attenuanti generiche, con indicazione di specifici profili (buon comportamento processuale, condizioni di vita disagiate, lieve entità del fatto che aveva originato la custodia domiciliare violata, riferimento al furto di un bene di scarso valore come reato sotteso alla misura cautelare).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo: la notificazione dell'atto di citazione in appello effettuata al difensore d'ufficio, dopo il decesso del difensore di fiducia domiciliatario, non era conforme alle prescrizioni quando non risultano dagli atti gli adempimenti di comunicazione previsti (art. 28 disp. att.) né prova che l'imputato fosse a conoscenza del decesso o avesse contatti con il difensore d'ufficio. Ne consegue che la notificazione non ha garantito la conoscenza effettiva dell'atto e ricorre la nullità assoluta prevista dall'art. 179 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato al giudice d'appello per la rinnovazione del giudizio; per effetto della rinnovazione, viene superata la valutazione sulla supposta genericità dell'appello.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte chiarisce che la prima parte dell'art. 161, comma 4 non si applica quando il difensore domiciliatario è deceduto e non risulta che l'imputato fosse a conoscenza del decesso; in tali casi devono trovare applicazione le regole ordinarie degli artt. 157 e 159 c.p.p.

  • art. 157, cod. proc. pen.

    Norma sulle regole ordinarie di notificazione all'imputato; richiamata come alternativa procedurale da seguire quando la notificazione al difensore domiciliatario non è efficacemente operativa per eventi sopravvenuti.

  • art. 159, cod. proc. pen.

    Regola sulle modalità di notificazione quando il difensore domiciliatario non può ricevere l'atto; richiamata congiuntamente all'art. 157 quale disciplina da applicare in caso di impossibilità sopravvenuta.

  • art. 28, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di comunicare senza ritardo all'imputato il nominativo del difensore d'ufficio e la possibilità per l'imputato di nominare un difensore di fiducia; la mancata esecuzione di tale comunicazione è stata valutata come elemento decisivo ai fini della nullità della notificazione.

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Stabilisce la nullità assoluta quando la notificazione della citazione è omessa o eseguita in forma inidonea a garantire la conoscenza effettiva dell'atto; la Corte ha ritenuto applicabile questa norma alla notificazione contestata.

  • art. 581, cod. proc. pen.

    Regola i requisiti di specificità dell'impugnazione in appello; la seconda doglianza denunciava una erronea qualificazione di genericità dell'appello da parte della Corte d'appello, ma la Suprema Corte non ha esaminato il merito di questa censura avendo annullato per nullità la decisione impugnata.

Massime di principio

  • La morte del difensore domiciliatario costituisce un'"impossibilità sopravvenuta" di notificazione: se non risulta che l'imputato fosse a conoscenza del decesso, non si può ritenere valida la notificazione al difensore d'ufficio senza aver prima eseguito le comunicazioni previste (art. 28 disp. att.) e le regole ordinarie di notificazione (artt. 157 e 159 c.p.p.).
  • La notificazione che non sia idonea a garantire la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato integra nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p., con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio per rinnovazione del giudizio.
  • Il giudice d'appello deve verificare nei fatti se il cambiamento del difensore è stato comunicato tempestivamente all'imputato; l'assenza di prova di tale comunicazione favorisce l'annullamento della procedura di appello quando la notificazione è stata eseguita nelle forme contestate.
  • Quando sussiste una nullità di notificazione che impedisce la conoscenza dell'atto, il giudizio sul merito delle doglianze di impugnazione (ad es. la presunta genericità ex art. 581) diventa secondario rispetto alla necessità di rinnovare il processo per consentire la regolare partecipazione dell'imputato.
  • Per evitare il rischio di nullità, l'amministrazione della giustizia deve accertare e documentare gli adempimenti di comunicazione dell'eventuale difensore d'ufficio e ogni circostanza che possa incidere sulla validità delle notificazioni (annotazioni processuali, ricevute, comunicazioni all'imputato).
  • In sede di redazione dell'appello, il difensore deve indicare con sufficiente precisione i motivi e i profili di fatto e di diritto invocati: se tali profili risultano individuati, l'appello non può essere dichiarato genericamente inammissibile senza verificare la loro effettiva capacità descrittiva.

Testo integrale

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