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Sentenza

Sentenza n. 1527/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della carta del docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, notificata al Ministero e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio annuale di euro 500,00 tramite la carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2024/2025, con condanna dell’Amministrazione al riconoscimento del beneficio e all’accredito sulla relativa piattaforma. Ha dedotto il perdurante inadempimento del Ministero e chiesto l’adozione delle misure necessarie all’integrale esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme dovute oltre interessi, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata correttamente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Il Ministero, costituitosi con memoria di mera forma, non ha dimostrato l’avvenuto adempimento, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare l’esecuzione del titolo. È stato quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a istanza di parte. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà riferire al TAR sugli adempimenti compiuti. La richiesta di astreinte è stata invece respinta: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, tra cui difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a giustificarne il diniego. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. “carta del docente” per l’aggiornamento e la formazione professionale del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario e oggetto di esecuzione.

  • artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione

    Il deposito del ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo perché effettuato entro il termine indicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni è condizione per l’ammissibilità dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale per obblighi pecuniari.

  • art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.

    l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente

    L’astreinte è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza può negarla quando sussistano ragioni ostative, ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutando discrezionalmente le difficoltà di adempimento e gli interessi pubblici coinvolti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione statale il pagamento o l’attribuzione di un beneficio economico, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
  • Quando l’amministrazione deduce o sostiene di avere eseguito il giudicato, grava su di essa l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento; la costituzione meramente formale e l’assenza di prova dell’esecuzione giustificano l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Accertata l’inottemperanza a un giudicato, il giudice deve ordinare all’amministrazione di conformarsi alle statuizioni vincolanti entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, ma può essere negata quando ragioni ostative connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica o alla rilevanza di specifici interessi pubblici rendano inopportuna la sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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