Cassazione Penale, Sentenza n. 29987/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla condanna di Cristea per il reato di truffa (sentenza del Tribunale di Vercelli). Il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse dato per provata la conoscenza del processo sulla base dell'elezione di domicilio e della nomina di un difensore di fiducia, mentre invece il difensore nominato (avv. Quadri) non sarebbe mai intervenuto nel processo, avrebbe rinunciato ad altri mandati e avrebbe dichiarato in una comunicazione di non aver instaurato rapporto fiduciario con Cristea; inoltre si sosteneva l'inidoneità della sola elezione di domicilio a provare la conoscenza del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'art. 629-bis c.p.p. (ex 625-ter) secondo cui chi ha nominato un difensore di fiducia ed ha eletto domicilio presso di lui assume l'onere di provare l'incolpevole ignoranza del processo. Nel caso concreto sussistevano indici di conoscenza (nomina del difensore e elezione di domicilio), per cui non è stata dimostrata l'incolpevole ignoranza; è irrilevante che il difensore non si sia presentato alle udienze, essendo gravato l'imputato dell'obbligo di vigilare sui rapporti con il difensore. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p. (ex art. 625-ter)
disciplina della rescissione del giudicato per processo celebrato in assenza
La norma esclude l'accesso al rimedio a chi si sia volontariamente posto nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo; grava sul ricorrente l'onere di provare l'incolpevole ignoranza. La nomina del difensore e l'elezione di domicilio costituiscono indici forti di conoscenza.
art. 420-bis c.p.p., comma 2
riferimento agli 'indici di conoscenza' del processo
Gli indici indicati vanno interpretati secondo la loro funzione pratica: nomina difensore, elezione di domicilio e misure precautelari che implicano contatto con il giudice sono elementi che, se effettivi, fanno ritenere la conoscenza del processo.
art. 616 c.p.p.
condanna alle spese e prescrizioni in caso di inammissibilità
Consente di condannare la parte privata al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa, all'ammenda a favore della Cassa delle ammende; applicata per fissare l'ammenda di Euro 3.000,00.
Sentenza Sezioni Unite n. 23948/2019 (PG/Darwish)
Precisazione sui limiti del processo in assenza e sugli indici di conoscenza: la nomina del difensore è rilevante solo se effettiva (rapporto informativo reale fra difensore e assistito).
Cass. Sez.5, Sent. n. 12445/2015
sentenza n. 12445 del 13/11/2015 (dep. 23/03/2016)
Affermato l'onere dell'imputato di mantenere contatti informativi con il difensore nominato; la mancata attivazione integra colpa e preclude la rescissione.
Cass. Sez.3, Sent. n. 38513/2016
sentenza n. 38513 del 22/06/2016 (dep. 16/09/2016)
Conferma che sussiste colpa nella mancata conoscenza quando l'imputato non mantenga i contatti necessari con il difensore di fiducia per essere informato sull'andamento del procedimento.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso quest'ultimo costituiscono indici rilevanti di conoscenza del processo e spostano sull'imputato l'onere di provare l'incolpevole ignoranza.
- L'assenza del difensore alle udienze non neutralizza automaticamente la presunzione di conoscenza: l'imputato deve attivarsi e vigilare sui rapporti con il legale per mantenere il diritto al rimedio della rescissione.
- Per ottenere la rescissione del giudicato per celebrazione del processo in assenza occorre fornire prove concrete che dimostrino l'effettiva incolpevole ignoranza (es. impossibilità di contatto, mancata conoscenza della nomina del difensore, irregolarità nelle notifiche).
- In fase preventiva è consigliabile documentare formalmente la mancanza di rapporto fiduciario con un difensore che eventualmente risulti nominato e opporsi tempestivamente a domiciliazioni non consapevoli o a notifiche non regolari.
- Quando sono presenti indici forti di conoscenza (nomina difensore, elezione domicilio, misure precautelari con convalida) la probabilità di inammissibilità del ricorso per rescissione è alta; il carico probatorio è a carico del ricorrente.
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