Sentenza del 08/02/2022 n. 547 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Dichiarazione dei redditi - Emendabilità - Sempre consentita IVA - Domanda di rimborso - Silenzio - Utilizzo del credito - Possibilità - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della dichiarazione dei redditi in tema di IVA: il contribuente sosteneva di poter emendare/ritirare la dichiarazione (atto di scienza) e vantava un credito IVA per il quale aveva presentato domanda di rimborso; l'Ufficio non aveva risposto (silenzio) e si discuteva se tale silenzio valesse come riconoscimento implicito del diritto e consentisse l'utilizzo del credito negli anni successivi.
La decisione
La Corte ha affermato che la dichiarazione, in quanto atto di scienza, è sempre emendabile e ritrattabile e che il contribuente può far emergere in sede contenziosa vizi relativi al merito della pretesa tributaria indipendentemente dai termini per la rettifica. Tuttavia ha stabilito che il silenzio dell'Ufficio sulla domanda di rimborso IVA non equivale a riconoscimento implicito del diritto: pertanto il contribuente non può considerare il credito come riconosciuto e non può riportarlo negli anni successivi senza un espresso assenso o provvedimento favorevole dell'Amministrazione o senza esito positivo del giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972 (normativa IVA)
La sentenza applica i principi relativi all'IVA: il riconoscimento del credito IVA richiede un accertamento o un provvedimento favorevole; il mero silenzio amministrativo non determina l'automatica validità del credito né la possibilità di usarlo in dichiarazioni successive.
Principio giurisprudenziale sulla dichiarazione come atto di scienza
La dichiarazione fiscale è considerata atto di scienza ed è emendabile e ritrattabile; quindi il contribuente può dedurre errori di merito anche in sede contenziosa, al di là dei termini formali per la rettifica.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi può essere emendata: il contribuente può correggere o ritirare un atto di scienza e far valere vizi di merito anche in giudizio, quindi non va automaticamente esclusa la possibilità di contestare errori formali o sostanziali della dichiarazione.
- Una domanda di rimborso IVA rimasta senza risposta non equivale a un riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione; il contribuente non può automaticamente utilizzare tale credito in anni successivi senza un provvedimento espresso o una sentenza favorevole.
- Per tutelare il credito IVA è opportuno chiedere un pronunciamento formale (rimborso espresso, pronuncia amministrativa o ricorso giudiziale) e non limitarsi a comportamenti basati sul silenzio dell'Ufficio.
- In situazioni simili conviene attivare tempestivamente i rimedi amministrativi e/o giudiziari (es. ricorso tributario) per ottenere un accertamento favorevole entro termini utili: il rischio è perdere la possibilità pratica di utilizzare o ottenere il rimborso del credito.
- Documentare e motivare chiaramente la rettifica o la ritrattazione in modo che, anche in sede contenziosa, il giudice possa valutare il merito della pretesa senza restrizioni derivanti esclusivamente da termini formali.
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