Cassazione Civile, Ordinanza n. 39139/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF e IVA relative all'anno d'imposta 2006. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado, sul presupposto che l'art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal D.Lgs. n. 159 del 2015, consentisse di applicare il regime del cosiddetto lieve inadempimento anche a una rateazione riferita a imposte dell'anno 2006, nonostante il ritardato pagamento della prima rata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 159 del 2015, che ha introdotto l'art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell'art. 15, comma 4, del medesimo D.P.R., sostenendo che la norma non poteva essere applicata retroattivamente a fattispecie relative ad anni di imposta anteriori all'entrata in vigore della disciplina.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal D.Lgs. n. 159 del 2015, non è applicabile retroattivamente a periodi d'imposta pregressi, in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 15, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Poiché il giudice di appello aveva applicato il beneficio del lieve inadempimento a una rateazione relativa a imposte dovute per l'anno 2006, in contrasto con tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15-ter D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena
La disposizione, introdotta dal D.Lgs. n. 159 del 2015, disciplina la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di ritardo nel pagamento della prima rata o delle rate successive, ma non si applica retroattivamente a annualità d'imposta pregresse.
art. 3 D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159
È la norma che ha introdotto l'art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.
art. 15, comma 4, D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159
Fornisce la disciplina transitoria che esclude l'applicazione retroattiva del nuovo regime a fattispecie riferite ad anni di imposta anteriori.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del vizio di legittimità dedotto per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La disciplina introdotta in materia di decadenza dalla rateazione delle somme iscritte a ruolo non può essere applicata retroattivamente quando la legge transitoria ne limiti l'operatività alle fattispecie successive.
- In presenza di una specifica disposizione transitoria, il giudice di merito non può estendere il beneficio del lieve inadempimento a debiti tributari riferiti ad annualità anteriori all'entrata in vigore della norma.
- La violazione della regola di non retroattività di una norma tributaria sopravvenuta integra errore di diritto censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
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