Cassazione Penale, Ordinanza n. 32009/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Il ricorso era articolato in due doglianze, entrambe dedotte come carenze motivazionali della sentenza impugnata. In sostanza, la difesa chiedeva un riesame nel merito della posizione dell'imputato, sostenendo una diversa lettura degli elementi processuali e contestando anche il trattamento sanzionatorio, ritenuto correttamente determinato in due anni di reclusione e 1.000 euro di multa, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte rileva tuttavia che le censure erano in realtà riproduttive di profili già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, senza una critica specifica alle ragioni poste a fondamento della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette a sollecitare un non consentito riesame del merito e che mancasse una specifica confutazione della motivazione della sentenza di appello, la quale aveva già affrontato e respinto i rilievi difensivi con argomentazioni ritenute corrette. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 62-bis c.p.
La Corte richiama la giurisprudenza in tema di attenuanti generiche, evidenziando che la loro concessione e la relativa quantificazione sono rimesse a una valutazione di merito non censurabile con doglianze meramente assertive o riproduttive.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di vizio motivazionale, si risolva in una richiesta di riesame del merito della vicenda e della valutazione delle prove.
- Le censure che ripropongono questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, non integrano un valido motivo di ricorso.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio e la concessione o il diniego delle attenuanti generiche appartengono alla valutazione discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo a fronte di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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