L.R. Puglia 21/2003
Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Puglia la Rete escursionistica pugliese (REP), ne definisce contenuti, catasto e regole di fruizione, promuovendo il recupero della viabilità storica e dei sentieri. Stabilisce criteri di inserimento, competenze di Regione e Province, limiti per la viabilità privata e norme per la segnaletica e l’uso escursionistico non motorizzato.
Disciplina dell’escursionismo e della rete escursionistica pugliese
Disciplina dell’escursionismo e della rete escursionistica pugliese
La legge regionale della Puglia promuove l’escursionismo come attività turistica, ricreativa e sportiva compatibile con la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Il provvedimento istituisce inoltre la rete escursionistica pugliese, ne disciplina la formazione del catasto e regola l’uso di tratti di viabilità pubblica e privata per finalità escursionistiche.
Finalità e obiettivi
La Regione Puglia riconosce l’escursionismo come strumento per valorizzare il patrimonio ambientale, le tradizioni locali e i caratteri storico-culturali del paesaggio regionale. La legge mira anche a:
- recuperare la viabilità storica;
- realizzare la rete escursionistica e i sentieri;
- favorire servizi attrezzati connessi all’attività escursionistica.
Definizione di escursionismo
Ai fini della legge, per escursionismo si intende l’attività turistica, ricreativa e sportiva svolta fuori dai centri urbani mediante visite ed esplorazioni di ambienti naturali, anche antropizzati, senza l’ausilio di mezzi a motore.
Rete escursionistica pugliese e suoi contenuti
La rete escursionistica pugliese (REP) è costituita dall’insieme di strade tratturi, mulattiere, sentieri, piste, anche vicinali e interpoderali, ubicati fuori dai centri urbani e inseriti nel catasto regionale, che consentono l’attività escursionistica.
Possono far parte della REP i tratti di viabilità che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:
- siano compresi in parchi, aree protette e riserve naturali;
- siano compresi in zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico individuate nel PUTT, negli ambiti territoriali estesi di valore paesaggistico classificati come A, B, C e D;
- siano complementari o funzionali alla viabilità di cui ai punti precedenti;
- siano funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica pugliese;
- siano riconosciuti di interesse storico, turistico e ambientale.
La REP si articola in tre categorie di viabilità:
- di interesse comunale, quando l’itinerario resta nell’ambito extraurbano del singolo comune, con possibili brevi sconfinamenti funzionali al percorso;
- di interesse provinciale, quando il percorso attraversa più comuni o consiste in itinerari di lunga percorrenza;
- interna ai parchi, per gli itinerari tracciati nei territori dei parchi regionali disciplinati dalla normativa sulle aree protette.
La viabilità inserita nella REP è considerata di interesse pubblico per i valori sociali, culturali, turistici, ambientali, didattici e di assetto del territorio ad essa connessi. La REP è inoltre qualificata come risorsa essenziale del territorio e inserita nel sistema informativo territoriale regionale.
Segnaletica escursionistica
Anche sulle strade non inserite nella REP, l’apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti resta soggetta alle norme di regolamento previste dalla legge.
Catasto della REP e prima formazione
È istituito il catasto della REP, articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province.
Per la prima costituzione del catasto:
- la Giunta regionale acquisisce le proposte di Province, comunità montane e parchi;
- sente il comitato tecnico-scientifico competente in materia di aree protette;
- approva in via preliminare, con atto motivato, l’elenco della viabilità da inserire nel catasto.
La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a 60 giorni per la trasmissione delle proposte da parte di Province, comunità montane, comuni e parchi. In caso di inerzia, decorso il termine, provvede direttamente sentito il medesimo comitato.
Il provvedimento preliminare è pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale e comunicato agli enti interessati. Se comprende tratti di viabilità privata, la Giunta ne dà notizia ai proprietari e ai titolari di diritti reali mediante raccomandata con avviso di ricevimento; questi possono proporre opposizione motivata entro 30 giorni dalla ricezione.
La Giunta esamina le opposizioni, acquisito il parere del comitato tecnico, e decide in via definitiva sull’inserimento dei tratti nelle sezioni provinciali del catasto.
Tenuta del catasto e competenze provinciali
Completata la prima costituzione, la tenuta del catasto – sezioni provinciali – è affidata alle Province, che vi provvedono senza oneri per la Regione secondo le modalità previste dalla legge per la disciplina della segnaletica e della gestione della rete.
Viabilità a uso privato e diritti degli escursionisti
Nei tratti di viabilità privata inseriti nel catasto è consentito l’accesso e il transito ai fini escursionistici lungo la traccia viaria segnalata. È inoltre consentito l’accesso per interventi di manutenzione e per l’apposizione della segnaletica ai soggetti individuati dalla disciplina regolamentare richiamata dalla legge.
L’accesso e il transito sono riservati a escursionisti non motorizzati e sono subordinati al rispetto di precise condizioni comportamentali:
- divieto di trattenersi a bivacco;
- divieto di abbandonare rifiuti;
- divieto di molestare bestiame e selvaggina;
- divieto di danneggiare colture, attrezzature e manufatti.
Ambito territoriale ed efficacia
La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Puglia e riguarda la viabilità extraurbana inserita o inseribile nella rete escursionistica regionale, con particolare attenzione ai tratti di valore ambientale, paesaggistico e storico-turistico.
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