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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - Cagliari, Sezione 1

Per l'ottemperanza della sentenza n. 857/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 486/2024 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.06.2024, notificata il 11.06.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro che aveva ordinato l'accredito di complessivi 2.500,00 euro sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 857/2024 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero l'11 giugno 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l'importo di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi 2.500,00 euro. Secondo il ricorrente, dopo la notifica del titolo l'Amministrazione non aveva provveduto all'adempimento, salvo il pagamento delle spese legali, ed era inutilmente decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È stata chiesta la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua rituale notificazione al Ministero, la mancata esecuzione risultante dagli atti e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente nella misura stabilita dal titolo. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi 400,00 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata giustificata dalla serialità e dalla sostanziale standardizzazione dell'attività difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione di una pronuncia giurisdizionale non eseguita.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva e, nel caso concreto, dell'azione di ottemperanza contro l'Amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, per l'esecuzione della pronuncia, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato, purché il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie delle amministrazioni pubbliche dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione soccombente di dare piena e completa esecuzione al titolo entro un termine fissato nella sentenza e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere autorizzato a porre in essere tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato e, in caso di insufficienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, a utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando le funzioni commissariali sono attribuite a un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuta la liquidazione di un compenso per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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