Ordinanza n. 55/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone in via cautelare la sospensione. Il giudice ha esaminato, allo stato degli atti e in via sommaria, la legittimità della revoca, rilevando che successive verifiche avevano evidenziato l’assenza degli elementi documentali prescritti dall’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, con particolare riguardo alla posizione del datore di lavoro richiedente. Il provvedimento è stato qualificato come atto vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni iuris. Il TAR ha ritenuto che la revoca del nulla osta, qualificata come vincolata quando sopravvengano gli elementi ostativi previsti dalla legge, fosse stata adottata sulla base di presupposti prima facie condivisibili, costituiti dalla successiva emersione della carenza della documentazione prescritta dall’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. Non è stata ravvisata, in questa fase sommaria, una ragione per sospendere l’efficacia dell’atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha deciso respingendo la richiesta di sospensione.
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022
Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso
La disposizione è stata interpretata nel senso che, al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi, la revoca del nulla osta e del visto di ingresso costituisce conseguenza vincolata.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
La norma prescrive gli elementi documentali rilevanti per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato; la successiva verifica della loro carenza ha sorretto, in via prima facie, la revoca.
Massime di principio
- Quando successive verifiche accertano che il nulla osta al lavoro subordinato è stato rilasciato in carenza degli elementi documentali prescritti dall’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, la revoca prevista dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 ha natura vincolata e consegue all’accertamento degli elementi ostativi.
- In sede cautelare, la sospensione della revoca del nulla osta al lavoro subordinato deve essere negata quando, a un primo sommario esame, i presupposti documentali della revoca risultino prima facie condivisibili e difetti il fumus boni iuris.
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