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Sentenza

Sentenza n. 12806/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’annullamento della nota prot. GSEWEB/ P20230263031 del 30 marzo 2023, relativa all’intervento identificato con il codice CT00668528, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di erogazione di incentivi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (99,00 kW);

Giustizia amministrativa202309241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la ricorrente aveva ottenuto in via amministrativa il bene della vita perseguito con il ricorso. Il soddisfacimento della pretesa ha determinato l'oggettivo venir meno della lite e ha reso inutile la prosecuzione del processo. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del GSE recante il rigetto della richiesta di erogazione di incentivi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento di serre e fabbricati rurali con generatori di calore alimentati da biomassa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di ammissione agli incentivi relativi a un intervento di sostituzione di impianti con generatori alimentati a biomassa, per una potenza indicata di 99,00 kW. Nel corso del giudizio, con memoria del 14 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato che la propria pretesa era stata soddisfatta, poiché la domanda di ammissione agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 era stata accolta in via amministrativa.

Norme richiamate

  • D.M. 16 febbraio 2016

    Il decreto ministeriale costituisce la disciplina degli incentivi oggetto della richiesta della società; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della disciplina sostanziale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nell'epigrafe processuale, senza che la sentenza ne ricavi uno specifico principio decisorio.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente in via amministrativa la pretesa sostanziale perseguita dal ricorrente, determinando l'oggettivo venir meno della lite e l'inutilità della prosecuzione del processo.
  • Quando il giudizio diviene inutile per il sopravvenuto conseguimento del bene della vita richiesto, il giudice non procede all'esame del merito dell'atto originariamente impugnato.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate qualora ricorrano peculiarità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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