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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42174/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la concessione della liberazione anticipata. Il diniego è stato esteso a quattro semestri (febbraio 2020 - febbraio 2022) in ragione del fatto che, durante la detenzione domiciliare (16/02/2022), Masella è stato denunziato per detenzione ai fini di spaccio di 28 grammi di hashish, con il rinvenimento di due bilancini e una dose di cocaina. Il Tribunale ha ritenuto la condotta analoga a quella per cui è in esecuzione di pena e indice di mancata adesione al percorso rieducativo, giustificando così l'effetto retroattivo sul diniego dei semestri precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui un fatto negativo successivo può riverberarsi sui semestri anteriori solo se costituisce condotta di consistente gravità e il giudice fornisce motivazione puntuale sui connotati di gravità e sul collegamento con la mancata adesione alla rieducazione. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Taranto abbia adeguatamente motivato la gravità del fatto e la ricorrenza di elementi indicativi di recidiva, giustificando l'estensione temporale del diniego. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Cassazione, Sez. I, n.11597 del 28.2.2013 (rv 255406)

    Il principio della valutazione frazionata per semestri non esclude che un fatto negativo successivo possa riverberarsi sui semestri anteriori se il fatto è di consistente gravità; tale ricaduta retroattiva richiede una motivazione puntuale sui connotati di gravità concretamente ravvisati.

  • Corte Costituzionale, n.186 del 23.5.1995

    E' vietato un automatismo che rapporti la cancellazione di benefici penitenziari alla sola commissione di un fatto di reato: occorre sempre una valutazione concreta dell'entità del reato e del suo contesto.

Massime di principio

  • Un reato commesso dopo il periodo valutato può giustificare la revoca o l'estensione del diniego di benefici maturati solo se la condotta è di consistente gravità e ciò è adeguatamente motivato.
  • Il giudice deve comparare il fatto negativo con la condotta tenuta nei semestri precedenti: non è ammesso un automatismo; serve motivazione concreta sul nesso tra comportamento successivo e mancata rieducazione pregressa.
  • Elementi indicativi di spaccio (quantitativi rilevanti, bilancini, più sostanze) e la ricorrenza di condotte analoghe aumentano la possibilità che il fatto sia ritenuto grave e idoneo a riverberarsi retroattivamente.
  • Se il periodo precedente è caratterizzato da comportamenti effettivamente rieducativi, il ricorrente può impugnare il provvedimento denunciando carenza o genericità della motivazione circa la gravità e il nesso causale.
  • In sede difensiva è utile contestare specificamente l'insufficienza motivazionale, chiedere la valutazione comparativa tra le condotte e sottolineare l'assenza di elementi che dimostrino la non genuinità del percorso rieducativo precedente.

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