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Ordinanza

Ordinanza n. 458/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione comunale all'installazione di una stazione radio base 5G e atti connessi, inclusa la determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi e il parere ARPAT sull'impatto elettromagnetico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Dodici persone fisiche hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Prato il 1° dicembre 2025 ai sensi del d.lgs. 259/2003 e dell'art. 10, comma 4, della l.r. Toscana 49/2011 per l'installazione di una stazione radio base denominata “Prato Ciliano Sud”. Sono stati contestati anche la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, il parere positivo di ARPAT sull'impatto elettromagnetico, la scheda istruttoria comunale che aveva ritenuto sussistenti le ragioni di urgenza e l'inadeguatezza delle postazioni previste dal piano di telefonia, nonché, ove occorrente, l'aggiornamento della cartografia del piano antenne e le risposte alle diffide. In via incidentale, Inwit S.p.A. ha impugnato, ove necessario, la disciplina comunale di localizzazione delle stazioni radio base, censurandola nella parte in cui avrebbe subordinato l'autorizzazione a condizioni, adempimenti istruttori e documentazione ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche. Nella fase cautelare, il collegio ha esaminato sommariamente la domanda, riservando al merito l'approfondimento delle questioni e delle eccezioni preliminari sollevate dalle controinteressate.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto non sussistenti i presupposti indispensabili per concedere la sospensione, rilevando anzitutto che l'impianto era ormai stato edificato. Il pericolo per la salute, anche con riferimento alla persona indicata negli atti, è stato ritenuto allegato in termini del tutto generici. Inoltre, le valutazioni dell'organo competente ai controlli sul rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici non risultavano oggetto di specifiche censure. La decisione è stata adottata con riserva di ogni ulteriore approfondimento nella fase di merito, per la quale è stata fissata udienza pubblica al 8 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 259/2003

    Richiamato quale fonte normativa dell'autorizzazione comunale all'installazione della stazione radio base.

  • art. 10, comma 4, l.r. Toscana 49/2011

    Richiamato quale base dell'autorizzazione in deroga per l'installazione di un impianto non inserito nel piano di telefonia, in presenza delle ragioni indicate nell'istruttoria comunale.

  • l. 241/1990

    Richiamata quale disciplina della conferenza di servizi conclusasi positivamente.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; la tutela è stata negata per l'assenza dei presupposti necessari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, a sostegno della tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prospettazione di un pericolo per la salute derivante da una stazione radio base deve essere specifica e adeguatamente circostanziata; un'allegazione generica non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
  • La mancata formulazione di specifiche censure contro le valutazioni dell'organo tecnico competente sul rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici indebolisce, nella fase cautelare, la dimostrazione del fumus boni iuris e del pericolo allegato.
  • L'avvenuta edificazione dell'impianto costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'utilità e dei presupposti della sospensione cautelare dell'autorizzazione, ferma restando la decisione delle questioni di legittimità nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioConferenza di serviziTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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