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Sentenza

Sentenza n. 245/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato all’odierno ricorrente il successivo 15 novembre 2024, con il quale è stata rigettata l’istanza, presentata dal ricorrente, volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e comunque connesso con quello impugnato in via principale

Giustizia amministrativa202500066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la dichiarazione depositata dal ricorrente, pur non costituendo una rinuncia formale, fosse idonea a valere come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., imponendo la relativa declaratoria processuale. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.

TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Imperia aveva rigettato la sua istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e connessi. L'Amministrazione si è costituita contestando la pretesa nel merito. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui ha manifestato di non avere più interesse alla decisione; la dichiarazione non è stata notificata all'Amministrazione e non integrava gli estremi formali della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione

    La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, anche se non notificata all'Amministrazione e priva degli estremi formali della rinuncia, può costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e giustificare la dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione depositata dal ricorrente con cui manifesta di non avere più interesse alla decisione, pur non integrando una rinuncia formale e pur non essendo notificata all'amministrazione, può essere valutata come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., conducendo alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, anziché una pronuncia sul merito della legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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