L.R. Sicilia 6/2012
Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale ridefinisce, in Sicilia, il regime di esenzione dal ticket sanitario a decorrere dall’1 gennaio 2012, richiamando il sistema statale dell’art. 8 della legge n. 537/1993. Affida inoltre un decreto assessoriale, da adottare entro il 31 gennaio 2012, per attuare la disciplina regionale della quota di partecipazione, con possibile revisione delle fasce reddituali e salvaguardia del gettito.
Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ed esenzioni in Sicilia
Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in Sicilia
La legge interviene sul regime regionale di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, aggiornando la disciplina delle esenzioni e demandando un successivo atto amministrativo attuativo. La normativa opera nel territorio della Regione Siciliana e si colloca nel quadro della legislazione regionale già vigente in materia.
Regime di esenzione dal 1° gennaio 2012
Dal 1° gennaio 2012 il regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie nell’ambito della Regione è fondato sul sistema previsto dall’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni. La disposizione individua quindi un criterio di riferimento statale per la disciplina regionale delle esenzioni.
Attuazione regionale e decreto assessoriale
L’Assessore regionale per la salute, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, è chiamato ad adottare un proprio decreto entro il 31 gennaio 2012. Il decreto deve essere emanato sentite le Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana competenti in materia di servizi sociali e sanitari e in materia di bilancio e programmazione.
Il provvedimento attuativo deve dare applicazione alle disposizioni sulla determinazione regionale della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti. A tal fine può anche intervenire sulle fasce reddituali, con l’obiettivo di salvaguardare il gettito derivante dall’applicazione della disciplina richiamata.
Soppressione di precedenti commi
La legge sopprime i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della disposizione regionale modificata, eliminando così la precedente articolazione contenutistica incompatibile con il nuovo assetto.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Quanto alla disciplina sostanziale, gli effetti principali decorrono dall’1 gennaio 2012 per il regime di esenzione e sono collegati al decreto assessoriale da emanarsi entro il 31 gennaio 2012.
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