L.R. Sicilia 9/2012
Misure in materia di personale della Regione siciliana e di
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione siciliana, il piano triennale del personale 2012-2014, le procedure di reclutamento e assunzione, vari limiti alla spesa di personale e alla retribuzione, nonché proroghe di contratti e misure per ERSU, consorzi di bonifica e occupazione. Molte misure hanno durata limitata al 2012, al 31 dicembre 2012 o al 31 dicembre 2014.
Misure sul personale regionale siciliano, proroghe contrattuali e contenimento della spesa
Misure sul personale della Regione siciliana e contenimento della spesa
La legge, applicabile esclusivamente alla Regione siciliana, definisce un insieme di misure straordinarie sul personale regionale, sul reclutamento, sulle proroghe contrattuali e sul contenimento della spesa. Molte disposizioni hanno efficacia temporanea e sono legate ai trienni 2012-2014 o alla data del 31 dicembre 2012/2014.
Contenimento della spesa per il personale regionale
La disciplina mira a ridurre e tenere sotto controllo il costo del personale regionale e dei soggetti che applicano i relativi contratti. In particolare:
- per il triennio 2012-2014 il costo del trattamento economico complessivo fondamentale dei dipendenti regionali non può superare quello sostenuto nel 2010, al netto di alcuni eventi straordinari e degli effetti non bloccati dei contratti collettivi regionali;
- dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 il trattamento economico dei dirigenti, anche generali, non può superare quello del precedente incarico o, in caso di rinnovo, quello del medesimo titolare;
- dal 1° gennaio 2012 le risorse annuali per il trattamento accessorio del personale non possono superare il livello 2011, al netto delle economie ivi riprodotte;
- per alcune strutture e finalità specifiche è stabilito un fondo annuo di 5.500 migliaia di euro;
- i rinnovi contrattuali del comparto e della dirigenza della Regione e degli enti che applicano i contratti sono rinviati al 2014, senza recupero per il quadriennio precedente;
- le indennità e compensi per incarichi aggiuntivi dirigenziali sono corrisposti al 50% al dipendente, con versamento della parte restante al bilancio regionale entro l’esercizio di riferimento.
Piano triennale del personale 2012-2014 e reclutamento
La legge prevede l’adozione di un piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2012-2014, nei limiti della dotazione organica e delle risorse finanziarie disponibili. Il piano è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e ricognizione dei fabbisogni, sentite le organizzazioni sindacali. Il piano tiene conto delle emergenze ambientali, territoriali, di protezione civile, della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e delle esigenze di gestione di acque, rifiuti, energia, ragioneria, difesa e consulenza legale.
Procedure selettive, mobilità e assunzioni
Il Dipartimento regionale della funzione pubblica è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento sulla base del piano triennale e del decreto autorizzativo del Presidente della Regione. Le procedure prevedono:
- il numero complessivo dei posti da mettere a selezione;
- le riserve previste dalla legge;
- una riserva del 10% per il personale interno;
- processi selettivi pubblici di mobilità per il 20% dei posti da coprire;
- applicazione dell’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001;
- graduatorie valide fino al 31 dicembre 2014, salvo diverse durate previste da leggi speciali per particolari riservisti. Sono anche previsti criteri di valutazione dei titoli che valorizzino l’esperienza maturata nei servizi resi all’amministrazione regionale. Alcune limitazioni della legge regionale 25/2008 non si applicano alle assunzioni effettuate in base al piano triennale.
Stabilizzazione e reclutamento del personale regionale
La Regione, nel rispetto delle norme statali e regionali sulla stabilizzazione, attiva il reclutamento del proprio personale anche tramite le procedure speciali previste dal d.l. 78/2009. Il piano triennale 2012-2014 include il percorso di stabilizzazione del personale precario regionale e i concorsi previsti dalla normativa regionale richiamata. È inoltre previsto che il personale di ruolo e non di ruolo possa essere utilizzato in ogni ramo dell’amministrazione, indipendentemente dalle finalità originarie dell’assunzione.
Comando e distacco presso enti locali
Per contenere la spesa per il personale della Regione e degli enti locali, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica può comandare o distaccare per un biennio presso gli enti locali personale regionale con qualifica dirigenziale, previo assenso dell’interessato. Gli oneri per il trattamento economico fondamentale restano a carico dell’amministrazione di appartenenza. Le procedure devono prevedere il nulla osta dell’amministrazione e sono definite d’intesa con sindacati, ANCI Sicilia e URPS; è inoltre previsto l’avvio di processi di mobilità volontaria al termine del biennio.
Fondo per le nuove assunzioni e copertura finanziaria
Per finanziare le nuove assunzioni e le misure connesse, è istituito dal 2012 un fondo nel bilancio regionale con dotazione pari a:
- 2.354 migliaia di euro per il 2012;
- 48.939 migliaia di euro per il 2013;
- 50.716 migliaia di euro dal 2014. La copertura avviene tramite riduzioni di spesa indicate dalla legge; dal 2014 gli oneri trovano riscontro anche nelle minori spese per trattamento fondamentale, pensioni, fine servizio e trasferimenti per il personale già richiamato dalla normativa regionale. Il Ragioniere generale è autorizzato a effettuare le necessarie variazioni di bilancio.
Proroga dei contratti in essere
Nelle more delle procedure di reclutamento, l’amministrazione regionale può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2012, di personale titolare di vari contratti già prorogati, in particolare per attività straordinarie in materia di protezione civile, ambiente, territorio, acque e rifiuti. La proroga riguarda specifiche tipologie contrattuali e autorizzazioni previste da precedenti leggi regionali. Per il 2012 è autorizzata una spesa complessiva di 31.114 migliaia di euro, ripartita tra le diverse categorie contrattuali.
Personale degli ERSU
Per non interrompere l’attività amministrativa degli ERSU, fino all’espletamento dei concorsi previsti dalla normativa di settore, l’incarico di direttore può essere conferito a personale dell’amministrazione regionale o dello stesso ente con qualifica dirigenziale. La nomina avviene su proposta del dirigente generale del Dipartimento istruzione e formazione professionale, secondo i criteri della normativa regionale richiamata, anche con riferimento alla retribuzione.
Consorzi di bonifica
Ai consorzi di bonifica è consentito, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e fino al 31 dicembre 2012:
- mantenere le garanzie occupazionali previste dalla normativa regionale;
- confermare le garanzie occupazionali connesse alla realizzazione di interventi e manutenzioni delle reti irrigue e scolanti;
- continuare ad avvalersi di personale a tempo determinato in attesa della stabilizzazione, nel rispetto dei limiti statali in materia di spesa e lavoro flessibile. È inoltre previsto un trasferimento di risorse regionali ai consorzi per il 2012, pari a 12.852 migliaia di euro per una parte delle misure e 1.424 migliaia di euro per un’ulteriore misura di utilizzo di personale a termine.
Personale dei consorzi di bonifica che ha svolto funzioni amministrative
Per sopperire ai compiti istituzionali dei consorzi di bonifica, le norme regionali sulle garanzie occupazionali si applicano, fino al 31 dicembre 2011, anche a chi ha svolto funzioni amministrative nel triennio 2007-2009, al fine di consentire la prosecuzione delle medesime funzioni. La legge autorizza per tale finalità una spesa di 200 migliaia di euro per il 2011.
Misure per l’occupazione
È autorizzata fino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione dell’attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi della normativa regionale richiamata. Per il 2012 è autorizzata una spesa di 2.400 migliaia di euro.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Le misure contenute hanno tuttavia scadenze differenziate, con applicazioni limitate al 2011, 2012, 2014 o al triennio 2012-2014 a seconda delle singole disposizioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 gen 2012L.R. Sicilia 8/2012
- Legge · 10 gen 2012L.R. Sicilia 6/2012
- Legge · 10 gen 2012L.R. Sicilia 7/2012
- Legge · 3 gen 2012L.R. Sicilia 1/2012
- Legge · 3 gen 2012L.R. Sicilia 2/2012
- Legge · 3 gen 2012L.R. Sicilia 3/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →