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Legge

L.R. Sicilia 2/2012

Interventi a sostegno di organismi ed associazioni antiracket riconosciute. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20

Normativa regionaleL.R. Sicilia 2/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge stanzia per il 2011 un’ulteriore spesa di 300 mila euro per i contributi previsti dall’art. 17 della l.r. 20/1999 e modifica la norma includendo tra i beneficiari solo le associazioni antiracket riconosciute che si siano costituite parte civile. Il contenuto finanziario è limitato all’esercizio 2011.

Contributi e sostegno alle associazioni antiracket riconosciute in Sicilia

Contributi e sostegno alle associazioni antiracket riconosciute in Sicilia

La legge regionale siciliana interviene sul sistema di sostegno agli organismi e alle associazioni antiracket riconosciute, rafforzandone il finanziamento e restringendo in modo espresso l’ambito soggettivo dei beneficiari. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Siciliana.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento è collegato alle finalità dell’articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, come successivamente modificata. L’obiettivo è sostenere economicamente le associazioni antiracket riconosciute che operano secondo i requisiti previsti dalla normativa regionale.

Intervento finanziario per l’esercizio 2011

Per l’esercizio finanziario 2011 è autorizzata un’ulteriore spesa di 300 mila euro destinata ai contributi previsti dall’articolo 17 della l.r. 20/1999.

L’onere è coperto mediante corrispondente riduzione di parte delle disponibilità di un diverso capitolo del bilancio regionale per il medesimo esercizio.

Modifica ai requisiti per l’accesso ai contributi

La legge modifica l’articolo 17 della l.r. 20/1999 precisando che, tra le associazioni antiracket riconosciute, beneficiano delle misure di sostegno quelle che si siano costituite parte civile.

In sostanza, la costituzione di parte civile diventa un requisito espresso per l’accesso al sostegno previsto dalla disposizione regionale.

Limiti temporali e attualità della disciplina

La previsione finanziaria ha efficacia limitata all’esercizio finanziario 2011 e non introduce una misura di spesa strutturale per gli anni successivi. La modifica normativa al requisito soggettivo resta invece inserita nel testo dell’articolo 17 della l.r. 20/1999, ma il concreto rilievo operativo del provvedimento è oggi marginale, trattandosi di una disposizione legata a un finanziamento di esercizio ormai concluso.

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