L.R. Sicilia 3/2012
Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana disciplina prevenzione, tutela e sostegno alle donne vittime di violenza di genere e ai loro figli, istituisce Forum e Osservatorio regionali, promuove centri antiviolenza, case di accoglienza, reti territoriali, formazione e inserimento lavorativo. Prevede contributi pubblici e una prima applicazione dei finanziamenti dal 1° marzo 2012, con oneri quantificati per il solo esercizio 2011.
Prevenzione e contrasto della violenza di genere in Sicilia
Prevenzione e contrasto della violenza di genere in Sicilia
La legge regionale siciliana n. 3 del 2012 definisce un sistema organico di prevenzione, protezione e sostegno alle donne vittime di violenza di genere e ai loro figli minori o diversamente abili. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana e mira a rafforzare servizi, reti territoriali, centri antiviolenza, case di accoglienza e strumenti di monitoraggio.
Finalità e definizione di violenza di genere
La Regione riconosce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona. La nozione di violenza di genere comprende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, incluse violenza sessuale, persecuzioni e violenze fisiche, psicologiche ed economiche in ambito familiare o lavorativo.
La legge prevede sostegno alle vittime e ai loro figli minori o diversamente abili per favorire il recupero dell’autonomia e della libertà personale, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato.
Funzioni della Regione e programmazione degli interventi
La Regione promuove iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, assicura sostegno anche economico alle donne che subiscono violenza o minacce, garantisce accoglienza e protezione e sostiene centri antiviolenza e formazione degli operatori.
Per rendere integrati gli interventi, la Regione promuove un piano triennale volto a:
- rafforzare il confronto tra livelli di governo e terzo settore;
- aumentare strutture e servizi territoriali;
- potenziare le competenze degli operatori pubblici e privati;
- favorire l’indipendenza economica delle donne vittime di violenza.
Sono inoltre previste quattro linee di intervento: monitoraggio e valutazione, accordi di programma e protocolli d’intesa, creazione di una rete territoriale e inserimento delle vittime nel mercato del lavoro.
Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere
Presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere. Il Forum costituisce sede di dialogo tra istituzioni e società civile e può esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale sugli atti di indirizzo e sui contributi regionali.
La Giunta disciplina composizione e funzionamento assicurando una presenza prevalente di donne rappresentanti di associazioni, cooperative sociali, organizzazioni sindacali e delle assemblee elettive. La referente regionale per le pari opportunità è membro di diritto del Forum. Dalle relative disposizioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Prevenzione, informazione e campagne di sensibilizzazione
La Regione sostiene, in collaborazione con enti locali, aziende sanitarie, strutture universitarie, direzioni scolastiche e centri antiviolenza, progetti di prevenzione e di educazione al rispetto tra i sessi, all’identità sessuale, religiosa e culturale e alla non violenza, con particolare attenzione a scuole e famiglie.
I progetti possono essere presentati da enti locali, enti pubblici, aziende sanitarie provinciali, centri antiviolenza, associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale e imprese sociali. Devono prevedere anche il sostegno, l’attivazione e la gestione di centri antiviolenza e case di accoglienza.
La Regione promuove campagne informative e può utilizzare un apposito portale o i portali esistenti. Il Comitato regionale per le comunicazioni può formulare proposte ai concessionari radiotelevisivi per sensibilizzare l’opinione pubblica.
Rete territoriale e convenzioni
La Regione incentiva una rete di relazioni tra comuni, province, aziende sanitarie, ospedali, policlinici universitari, uffici scolastici, forze dell’ordine, autorità giudiziaria, prefetture, sindacati, enti datoriali, centri antiviolenza e, su richiesta, associazioni culturali e di volontariato.
La rete serve ad attivare interventi immediati su base provinciale o zonale-distrettuale e a favorire procedure omogenee. Assistenza e protezione sono attivate su richiesta della vittima, anche se rivolta a uno solo dei soggetti della rete.
Gli enti locali possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati del settore per studiare, redigere e gestire progetti antiviolenza e per definire le modalità di erogazione dei servizi.
Centri antiviolenza
La Regione riconosce la rilevanza dei centri antiviolenza e promuove nuovi centri avvalendosi di associazioni di volontariato, ONLUS e cooperative sociali con almeno tre anni di esperienza nel settore e con strutture e personale adeguati. È prevista la costituzione di almeno un centro per provincia.
I centri possono essere promossi da enti locali, anche in convenzione, oppure da associazioni femminili con almeno tre anni di attività nel settore. Province e comuni devono garantire:
- strutture adeguate rispetto a popolazione e territorio;
- copertura finanziaria delle spese di gestione entro il limite massimo del 30%;
- campagne informative periodiche.
I centri svolgono colloqui preliminari e legali, supporto nell’accesso ai servizi, percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, iniziative culturali e sociali di prevenzione e sensibilizzazione, diffusione dei dati e formazione delle operatrici. Devono mantenere rapporti costanti con enti locali, servizi sanitari e scolastici, forze di prevenzione e repressione dei reati, e promuovere convenzioni per il patrocinio legale. Le prestazioni sono gratuite, garantiscono anonimato e segretezza e devono disporre di numeri telefonici di pubblica utilità adeguatamente pubblicizzati.
Case di accoglienza
Le case di accoglienza hanno la funzione di offrire ospitalità temporanea alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori o diversamente abili, sostenere donne in disagio per violenza sessuale o maltrattamenti, promuovere spazi di libertà e valorizzare le relazioni tra donne.
Devono essere presenti in misura di una ogni 200.000 abitanti e comunque almeno una per provincia. L’accesso avviene tramite i centri antiviolenza. Le strutture devono avere personale qualificato e assicurare consulenza legale e psicologica, orientamento al lavoro e reinserimento sociale.
Inserimento lavorativo e formazione
Per favorire l’autonomia economica delle vittime, la Regione promuove borse di lavoro utilizzabili per un periodo non inferiore a un anno, incentivi alle assunzioni e corsi di formazione professionale.
La Regione e le province promuovono inoltre moduli formativi congiunti per operatori sanitari, enti locali e centri antiviolenza, nell’ambito della formazione professionale regionale.
Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere
Presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito l’Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere. L’Osservatorio monitora il fenomeno tramite raccolta, elaborazione e analisi dei dati forniti da centri antiviolenza, enti locali e servizi territoriali, con l’obiettivo di favorire sinergie e armonizzare le metodologie di intervento.
Verifica anche andamento e funzionalità di centri antiviolenza e case di accoglienza, nonché l’efficacia delle iniziative intraprese. Riceve proposte da associazioni e cooperative sociali esperte del settore. Elabora una relazione annuale trasmessa alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Anche per l’Osservatorio è esclusa la creazione di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Indirizzi applicativi e contributi regionali
La Giunta regionale, sentita la commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana e il Forum, approva gli indirizzi applicativi relativi alle azioni di contrasto alle molestie e alla violenza di genere.
La Regione concede contributi per il finanziamento di centri antiviolenza e case di accoglienza nei limiti degli stanziamenti previsti. I criteri e le modalità sono stabiliti dalla Giunta, previo parere della commissione competente e del Forum. In prima applicazione, dal 1° marzo 2012, i contributi sono erogati sulla base di un avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2011.
Gli enti locali possono ottenere contributi anche per ristrutturare e adeguare beni immobili confiscati alla mafia da destinare a centri antiviolenza e case di accoglienza.
Cumulabilità dei finanziamenti e verifiche
I finanziamenti previsti dalla legge sono cumulabili con quelli comunitari, statali e regionali, salvo diversa previsione delle rispettive norme.
La Giunta regionale, tramite l’Assessorato competente e sentito l’Osservatorio, effettua annualmente la rilevazione dei dati sul fenomeno, individua buone prassi e predispone una relazione utile a definire criteri di adeguata assistenza finanziaria alle vittime anche in funzione dei documenti contabili regionali.
Regime finanziario e transitorio
Per il solo esercizio finanziario 2011 gli oneri sono quantificati in relazione alle principali misure previste dalla legge e la spesa complessiva autorizzata è pari a 430 mila euro, a valere sulle disponibilità indicate nel bilancio regionale. Per gli esercizi successivi la spesa è determinata secondo la disciplina finanziaria regionale richiamata dalla legge.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, un decreto assessoriale disciplina le modalità di attuazione e di raccordo con alcune previsioni della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.
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