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Sentenza

Sentenza n. 376/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- in data 12 marzo 2025, con il quale è stata disposta la revoca del nulla-osta rilasciato su istanza del datore di lavoro ricorrente in favore del lavoratore -OMISSIS-, nonché di ogni altro consequenziale e/o presupposto;

Giustizia amministrativa202500990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso e all'assunzione di un lavoratore straniero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato nel dicembre 2023 una richiesta di nulla osta nell'ambito del decreto flussi e aveva ottenuto il nulla osta nel maggio 2024. La Prefettura aveva successivamente avviato il procedimento di revoca sulla base del parere ostativo dell'Ispettorato del lavoro, che aveva ritenuto insufficiente la capacità economica del datore di lavoro. Il ricorrente ha dedotto la violazione del D.P.C.M. 27 settembre 2023 e della circolare INL n. 2066 del 21 marzo 2023, nonché l'eccesso di potere per carenza dei presupposti, sostenendo che per le istanze presentate nel 2023 la verifica della congruità delle richieste era attribuita in via esclusiva ai professionisti indicati dall'art. 1 della legge n. 12 del 1979 e non all'Ispettorato del lavoro. Ha inoltre dedotto di avere un reddito superiore alla soglia indicata dalla circolare e di avere prodotto, prima dell'adozione della revoca, un'asseverazione favorevole di un professionista abilitato, non considerata dall'Amministrazione. Ha lamentato anche l'omesso riesame nonostante l'ordinanza cautelare che lo aveva disposto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73 del 2022, per le annualità dal 2021 al 2023 la verifica dell'osservanza del contratto collettivo e della congruità del numero delle richieste, comprensiva della capacità patrimoniale e dell'equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro, fosse demandata in via esclusiva ai professionisti indicati dall'art. 1 della legge n. 12 del 1979. L'intervento dell'autorità pubblica era possibile soltanto nell'ipotesi di controlli a campione prevista dal comma 6, la cui ricorrenza non è stata dimostrata dall'Amministrazione. Poiché l'istanza era stata presentata il 4 dicembre 2023, il principio tempus regit actum imponeva l'applicazione di tale disciplina. L'asseverazione favorevole era stata inoltre prodotta e acquisita dalla Prefettura prima della revoca. Il parere negativo dell'Ispettorato, fondato sull'insufficiente capacità economica, proveniva quindi da un organo privo del potere di effettuare quella verifica nel caso concreto e rendeva illegittima la revoca. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, anche considerando il mancato riesame disposto in sede cautelare.

Norme richiamate

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Lo Sportello unico… acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro… la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa

    La disposizione prevede in via generale la verifica della congruità delle richieste di nulla osta, ma deve essere coordinata con la disciplina speciale e temporalmente applicabile dell'art. 44 del decreto-legge n. 73 del 2022.

  • art. 44, comma 1, decreto-legge n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022

    la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate […] è demandata, in via esclusiva […] ai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12

    Per le annualità dal 2021 al 2023 la verifica della congruità delle richieste di nulla osta è attribuita in via esclusiva ai professionisti indicati dalla legge n. 12 del 1979, salvo l'ipotesi dei controlli a campione prevista dal comma 6.

  • art. 44, comma 2, decreto-legge n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022

    Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, … e del tipo di attività svolta dall’impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione

    La verifica affidata ai professionisti comprende anche la capacità patrimoniale e l'equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro; l'esito positivo è documentato dall'asseverazione da produrre con la richiesta di assunzione.

  • art. 44, comma 6, decreto-legge n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022

    L'autorità pubblica conserva il potere di verificare e negare la congruità per le domande presentate in caso di controlli a campione; l'Amministrazione deve dimostrare che il parere negativo dell'Ispettorato deriva da tale specifica attività di controllo.

  • art. 1 legge n. 12/1979

    Individua le categorie professionali cui è attribuita la verifica della congruità e il rilascio dell'asseverazione nel regime applicabile alle istanze considerate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità delle persone indicate nel ricorso.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Per le richieste di nulla osta all'assunzione di lavoratori stranieri presentate nell'ambito delle annualità 2021-2023, la verifica della congruità delle richieste, inclusa la capacità patrimoniale e l'equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro, è demandata in via esclusiva ai professionisti indicati dall'art. 1 della legge n. 12 del 1979, salvo la specifica ipotesi dei controlli a campione prevista dalla legge.
  • Quando il datore di lavoro produce un'asseverazione favorevole rilasciata da un professionista abilitato e l'Amministrazione la acquisisce prima dell'adozione del provvedimento, la revoca del nulla osta non può essere fondata su una diversa verifica negativa dell'Ispettorato del lavoro, se non è dimostrato che quest'ultima è stata svolta nell'ambito di un controllo a campione previsto dalla disciplina applicabile.
  • In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità della verifica della congruità di una richiesta di nulla osta deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza.
  • È illegittima la revoca del nulla osta motivata dall'insufficiente capacità economica del datore di lavoro quando tale valutazione sia stata effettuata da un organo non titolare del relativo potere nel regime normativo applicabile e in contrasto con un'asseverazione favorevole già acquisita dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicità

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