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Ordinanza

Ordinanza n. 105/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’annullamento dell’atto n. TDDT150000012/2025, notificato in data 09.12.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Castrovillari, recante la cessazione d'ufficio della partita IVA n. 02032910784 del ricorrente e la sua contestuale esclusione dalla banca dati VIES, ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il processo verbale di accesso del 23.07.2025 e l'invito al contraddittorio prot. 100007/2025 del 03.11.2025.

Giustizia amministrativa202600211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di cessazione d'ufficio della partita IVA e contestuale esclusione dalla banca dati VIES, adottato ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, d.P.R. 633/1972

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che disponeva la cessazione d'ufficio della partita IVA e l'esclusione dal VIES, unitamente agli atti presupposti, tra cui il processo verbale di accesso e l'invito al contraddittorio. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'erroneità dell'indirizzo oggetto di accertamento e l'inidoneità dei carichi fiscali a costituire, alla luce dell'art. 35, comma 15-bis, d.P.R. 633/1972, una motivazione sufficiente per la cessazione della partita IVA.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, richiamando recenti pronunce su casi analoghi. Ha ravvisato sufficienti elementi di verosimile fondatezza sia quanto all'erroneità dell'indirizzo oggetto di accertamento, sia quanto all'inidoneità dei carichi fiscali a giustificare il provvedimento ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, d.P.R. 633/1972, riservando ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito. Ha inoltre riconosciuto il periculum in mora, poiché la cessazione della partita IVA impedisce al ricorrente di emettere fatture e di incassare i corrispettivi per i lavori svolti. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dell'atto impugnato, fissando l'udienza pubblica per il merito al 4 novembre 2026. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro, oltre oneri e spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 15-bis, d.P.R. 633/1972

    cessazione d'ufficio della partita IVA ed esclusione dalla banca dati VIES

    In sede cautelare il TAR ha ritenuto verosimilmente fondata la censura relativa all'inidoneità dei carichi fiscali a costituire motivazione sufficiente del provvedimento e ha ravvisato profili di fondatezza anche quanto all'erroneità dell'indirizzo accertato.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare contro la cessazione d'ufficio della partita IVA, è sufficiente il riscontro di elementi di verosimile fondatezza delle censure relative all'erroneità dell'indirizzo oggetto di accertamento e all'inidoneità dei carichi fiscali a giustificare il provvedimento ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, d.P.R. 633/1972.
  • La cessazione della partita IVA determina un pregiudizio grave e attuale idoneo a integrare il periculum in mora, poiché impedisce al titolare di emettere fatture e di incassare i corrispettivi per le prestazioni svolte.
  • Le controversie relative ai provvedimenti di cessazione d'ufficio della partita IVA adottati dall'Agenzia delle Entrate rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, secondo l'orientamento richiamato dal TAR per casi analoghi.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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