Ordinanza n. 105/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’annullamento dell’atto n. TDDT150000012/2025, notificato in data 09.12.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Castrovillari, recante la cessazione d'ufficio della partita IVA n. 02032910784 del ricorrente e la sua contestuale esclusione dalla banca dati VIES, ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il processo verbale di accesso del 23.07.2025 e l'invito al contraddittorio prot. 100007/2025 del 03.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di cessazione d'ufficio della partita IVA e contestuale esclusione dalla banca dati VIES, adottato ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, d.P.R. 633/1972
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che disponeva la cessazione d'ufficio della partita IVA e l'esclusione dal VIES, unitamente agli atti presupposti, tra cui il processo verbale di accesso e l'invito al contraddittorio. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'erroneità dell'indirizzo oggetto di accertamento e l'inidoneità dei carichi fiscali a costituire, alla luce dell'art. 35, comma 15-bis, d.P.R. 633/1972, una motivazione sufficiente per la cessazione della partita IVA.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, richiamando recenti pronunce su casi analoghi. Ha ravvisato sufficienti elementi di verosimile fondatezza sia quanto all'erroneità dell'indirizzo oggetto di accertamento, sia quanto all'inidoneità dei carichi fiscali a giustificare il provvedimento ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, d.P.R. 633/1972, riservando ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito. Ha inoltre riconosciuto il periculum in mora, poiché la cessazione della partita IVA impedisce al ricorrente di emettere fatture e di incassare i corrispettivi per i lavori svolti. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dell'atto impugnato, fissando l'udienza pubblica per il merito al 4 novembre 2026. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro, oltre oneri e spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 15-bis, d.P.R. 633/1972
cessazione d'ufficio della partita IVA ed esclusione dalla banca dati VIES
In sede cautelare il TAR ha ritenuto verosimilmente fondata la censura relativa all'inidoneità dei carichi fiscali a costituire motivazione sufficiente del provvedimento e ha ravvisato profili di fondatezza anche quanto all'erroneità dell'indirizzo accertato.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare contro la cessazione d'ufficio della partita IVA, è sufficiente il riscontro di elementi di verosimile fondatezza delle censure relative all'erroneità dell'indirizzo oggetto di accertamento e all'inidoneità dei carichi fiscali a giustificare il provvedimento ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, d.P.R. 633/1972.
- La cessazione della partita IVA determina un pregiudizio grave e attuale idoneo a integrare il periculum in mora, poiché impedisce al titolare di emettere fatture e di incassare i corrispettivi per le prestazioni svolte.
- Le controversie relative ai provvedimenti di cessazione d'ufficio della partita IVA adottati dall'Agenzia delle Entrate rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, secondo l'orientamento richiamato dal TAR per casi analoghi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 34/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1391/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1392/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1393/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →