Sentenza del 19/04/2017 n. 9787 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Utilizzo dell'area per attività didattiche - Documentato dalla concessione edilizia - Sufficienza - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato l'annullamento dell'accertamento ICI relativo all'anno 2002, sostenendo che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 richiedesse l'utilizzo concreto e attuale dei terreni per attività didattiche, sanitarie o assistenziali. Secondo il Comune, al momento dell'imposta le aree erano ancora inedificate, avevano una destinazione urbanistica mista e una parte avrebbe potuto essere destinata ad attività commerciali. Ha inoltre contestato l'assenza del requisito dell'esclusività e la ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e ha confermato il diritto dell'Università all'esenzione ICI. Ha stabilito che, per un'area edificabile destinata alla realizzazione di strutture universitarie o ospedaliere, non è indispensabile che gli edifici siano già ultimati o che l'attività sia già materialmente iniziata. È sufficiente che la destinazione agevolata sia concreta, effettiva e documentata da atti amministrativi inequivoci e tempestivi, come la concessione edilizia e l'avvio delle procedure materiali e burocratiche necessarie alla costruzione. L'eventuale destinazione commerciale parziale e complementare non esclude l'esenzione sull'area; potrà rilevare soltanto, dopo l'edificazione, per la specifica parte concretamente destinata ad attività non agevolate. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose o di culto.
La norma è stata interpretata nel senso che, per le aree edificabili destinate alla realizzazione di strutture per attività didattiche o sanitarie, l'esenzione può spettare anche prima dell'ultimazione degli edifici, purché la destinazione sia concreta e comprovata da atti amministrativi e attività preparatorie effettive.
Art. 87 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La disposizione è stata richiamata dal Comune in relazione alla natura non commerciale dell'attività, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure basate su tale norma.
Art. 2697 del codice civile
La Corte ha escluso che il Comune potesse limitarsi a contestare genericamente la destinazione commerciale: gli elementi relativi alla concessione edilizia e alla presunta prevalenza commerciale dovevano essere allegati e documentati, anche in applicazione del criterio della vicinanza della prova.
Art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203 del 2005
La disposizione è stata esaminata nel dibattito sull'esclusività dell'uso agevolato. La Corte ha chiarito che l'esenzione non viene meno per una destinazione solo parzialmente commerciale; è escluso dal beneficio l'immobile destinato esclusivamente ad attività commerciali.
Massime di principio
- L'esenzione per immobili destinati ad attività istituzionali agevolate può applicarsi anche a un'area edificabile non ancora costruita, se la destinazione non è una semplice intenzione futura ma è documentata da concessioni edilizie, progetti approvati e concreti adempimenti amministrativi o materiali.
- La mera dichiarazione del proprietario non è sufficiente: occorrono atti oggettivi, tempestivi e inequivoci che dimostrino l'effettivo avvio del percorso di realizzazione dell'opera agevolata.
- La mancata ultimazione dell'edificio o l'assenza di attività già operative non escludono automaticamente l'agevolazione quando dipendono dai normali tempi di costruzione e la destinazione istituzionale è già concretamente attuata sul piano amministrativo e materiale.
- Una destinazione commerciale parziale, marginale e complementare non comporta necessariamente la perdita integrale dell'esenzione. La parte non agevolata potrà essere tassata quando sarà concretamente individuabile e utilizzata per finalità commerciali.
- L'esenzione può essere negata se l'area resta inutilizzata, se gli atti attuativi sono vaghi o tardivi, oppure se emerge una finalità diversa, come la conservazione del bene per una futura rivendita speculativa.
- In caso di contestazione, l'ente impositore deve indicare e provare gli elementi concreti su cui fonda la pretesa, soprattutto quando sostiene che prevalga una destinazione commerciale o che manchi il collegamento funzionale con l'attività istituzionale.
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