Cassazione Civile, Ordinanza n. 35053/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento, respinta dal Tribunale di Verona, con la quale la società ricorrente domandava l'ammissione al passivo per euro 222.150,21 quale cessionaria di crediti originariamente vantati da un'altra società verso il soggetto poi fallito. La curatela aveva sostenuto che alcuni pagamenti effettuati dal debitore ceduto, anche dopo la comunicazione della cessione, avessero già estinto i crediti azionati. Il ricorso per cassazione, fondato su un solo motivo, denuncia violazione degli artt. 1193, comma 2, c.c. e 115 c.p.c., assumendo che il tribunale avesse erroneamente addossato alla creditrice l'onere di provare l'intero rapporto e, in particolare, il mancato pagamento del credito ceduto, mentre tale onere incombeva alla curatela quale debitrice che eccepiva l'effetto estintivo del pagamento. Secondo la ricorrente, in mancanza di specifica imputazione del pagamento da parte del debitore, le somme versate avrebbero dovuto essere imputate al debito più antico, con conseguente persistenza del credito ceduto al momento della cessione e della domanda di insinuazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha affermato che, quando il creditore agisce per il pagamento di un credito, deve provare il titolo dal quale deriva il proprio diritto, mentre il fatto estintivo del pagamento incombe sul debitore che lo eccepisce; inoltre, il debitore deve provare che il pagamento riguardava proprio quel determinato credito. Solo una volta dimostrato un pagamento riferibile a quello specifico debito, può venire in rilievo l'eventuale onere del creditore di dimostrare un'imputazione diversa ex art. 1193 c.c. Nel caso concreto, la curatela non aveva provato che i pagamenti richiamati avessero estinto proprio il credito fatto valere dalla cessionaria, pur essendo stati dedotti più rapporti debitori tra le parti. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Verona in diversa composizione per una nuova valutazione del materiale istruttorio alla luce del principio enunciato, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1193 c.c.
In tema di imputazione del pagamento tra più debiti dello stesso soggetto, l'eventuale pagamento estintivo deve essere provato dal debitore che lo eccepisce con riferimento a un determinato credito; solo dopo tale prova può operare l'eventuale criterio di imputazione su credito diverso.
art. 115 c.p.c.
È richiamato come norma asseritamente violata per l'erronea valutazione dell'onere probatorio e del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.
art. 98 l. fall.
Norma procedurale dell'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata proposta l'azione della creditrice cessionaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento del passivo, il creditore che insinua un credito ceduto deve provare il titolo costitutivo del proprio diritto, non anche il mancato pagamento, che costituisce fatto estintivo e va provato dal debitore o dalla curatela che lo eccepisce.
- L'eccezione di pagamento è idonea a paralizzare la pretesa creditoria solo se il debitore dimostra che il pagamento è stato eseguito proprio in estinzione di quello specifico debito; la mera esistenza di più rapporti debitori tra le stesse parti non basta.
- In presenza di più debiti tra le medesime parti, l'onere di invocare e dimostrare i criteri di imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c. sorge solo dopo che sia stata provata l'effettiva riferibilità del pagamento a un determinato credito.
- Il giudice di merito viola i criteri sull'onere della prova quando respinge la domanda creditoria attribuendo al creditore l'onere di dimostrare la mancata estinzione del credito, anziché richiedere al debitore la prova del pagamento estintivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →