Cassazione Penale, Sentenza n. 11122/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 110 e 648 c.p. e artt. 192 e 546 c.p.p., sostenendo che i giudici di merito si erano limitati a rinviare alle motivazioni del primo grado, avevano fondato la condanna su dichiarazioni della persona offesa ritenute inattendibili e su valutazioni meramente assertive senza adeguata istruttoria; si lamentava inoltre l'assenza di ricostruzione dell'elemento soggettivo e la scarsa plausibilità temporale della modifica e rivendita degli attrezzi. 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 712 c.p., sostenendo che i fatti dovevano essere ricondotti alla contravvenzione (acquisto di cose di sospetta provenienza). 3) richiesta, in subordine, di applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica, avendo valorizzato non solo la dichiarazione della persona offesa ma anche quelle del figlio e del cognato, e l'assenza di una valida spiegazione da parte dell'imputato circa la provenienza degli attrezzi. Ha ribadito che la sussistenza dell'elemento soggettivo nel reato di ricettazione può emergere anche da elementi indiretti e dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 712 c.p. e precluso il motivo sull'art. 131-bis c.p. perché non devoluto in appello. Il provvedimento ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La norma sulla ricettazione è stata applicata nella forma "lieve"; la Corte ha confermato che la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta anche da elementi indiretti e dall'assenza di una spiegazione credibile dell'origine delle cose
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la responsabilità in concorso (Cannito in concorso con Stefania Recchia) nell'ambito del delitto di ricettazione
art. 712 cod. pen.
La Corte ha escluso la riconduzione del fatto alla contravvenzione di cui all'art. 712, spiegando che la distinzione dipende dagli elementi soggettivi: l'acquisto colposo di cose di sospetta provenienza (art.712) è diverso dalla ricettazione dolosa o a titolo di dolo eventuale; nel caso concreto è stata ritenuta sussistente la ricettazione
art. 131-bis cod. pen.
La possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata valutata in cassazione perché la relativa istanza non era stata proposta in appello e quindi è preclusa in questa sede
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente quale limite dell'esame di legittimità: la Corte di Cassazione verifica i vizi indicati dall'art. 606 e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti salvo manifesta illogicità o contraddittorietà
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese del ricorrente e per la liquidazione di una somma in favore della Cassa delle Ammende
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale alla Corte
Massime di principio
- La configurazione della ricettazione può essere sostenuta anche quando non esista una prova diretta della consapevolezza, se il soggetto non fornisce una spiegazione credibile sulla provenienza delle cose: l'omissione di una valida giustificazione è elemento indiziario rilevante
- La differenza tra ricettazione (delitto) e l'acquisto di cose di sospetta provenienza (contravvenzione, art.712) dipende dall'elemento soggettivo: l'ipotesi contravvenzionale ricorre in presenza di colpa/inerzia nella verifica della provenienza, mentre la ricettazione richiede dolo, anche nella forma eventuale; il giudice può desumere il dolo da circostanze e omissioni
- Le questioni sulla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la valutazione delle prove sono questioni di fatto e la Cassazione le sindaca solo se emerge manifesta illogicità, contraddittorietà o uso di mere congetture nella motivazione
- Nuove richieste di applicazione di istituti di favore (es. art.131-bis c.p.) devono essere tempestivamente dedotte nel grado di merito (in appello) o sono precluse in Cassazione
- Il ricorso per cassazione non è il luogo per una rinnovata valutazione del merito probatorio: il ricorrente deve articolare vizi di diritto specifici e circostanziati per superare i limiti di ammissibilità imposti dall'art. 606 c.p.p.
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