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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25391/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva negato la concessione di nuova misura alternativa (affidamento in prova o altra misura) lamentando inosservanza di legge e motivazione carente e contraddittoria. Il Tribunale aveva motivato il diniego richiamando la gravità dei reati, la reiterazione delle condotte e, soprattutto, il precedente episodio in cui il beneficiario, già ammesso al regime di cui all'art. 47 ord. pen. nel 2021, si era reso irreperibile, non aveva sottoscritto le prescrizioni e aveva visto cessare il beneficio con ordinanza del 14/02/2024. La difesa contestava inoltre che non fossero stati valutati gli esiti dell'indagine socio-familiare, il giudizio positivo già espresso dal Magistrato di sorveglianza per liberazione anticipata e i canoni richiamati nella sentenza n. 3675/2023; il Procuratore Generale chiedeva l'annullamento per motivazione omessa su comportamento successivo e processuale rilevante.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i rilievi della difesa poiché il profilo centrale della pronuncia era la condotta del ricorrente (resa irreperibile, mancata sottoscrizione delle prescrizioni e cessazione del beneficio), comportamento per il quale non era stata fornita alcuna giustificazione. Tale comportamento rende incompatibile la concessione di nuovo affidamento o altra misura alternativa e rientra nella fattispecie di divieto prevista dall'art. 58-quater, comma terzo, legge n. 354/1975, che impedisce la concessione di nuovi benefici per tre anni dalla ripresa dell'esecuzione della pena. Ogni altra censura motivazionale è stata dichiarata irrilevante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 ordinamento penitenziario

    Norma che disciplina l'ammissione a misure alternative come l'affidamento in prova; nel caso di specie è richiamata per indicare che il condannato era stato in passato ammesso al beneficio ma non aveva osservato le prescrizioni previste.

  • art. 58‑quater, comma terzo, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Prevede il divieto di concedere nuovi benefici (misure alternative) per tre anni quando il precedente beneficio è cessato per sopravvenire di altro titolo o per inadempimenti gravi, decorso tale termine a partire dalla ripresa dell'esecuzione della pena; applicata dalla Corte per giustificare il diniego.

  • Sentenza Sez. 1, n. 31 del 20/11/2018 (Husovic), Rv. 274643‑01

    Giurisprudenza di legittimità richiamata come precedente che conferma l'interpretazione restrittiva sulla possibilità di concedere nuovi benefici dopo cessazione per inadempimento/irreperibilità; funge da riprova del divieto triennale.

  • Sentenza n. 3675/2023 (richiamata dalla difesa)

    Giurisprudenza invocata dalla difesa per i canoni di valutazione delle richieste di misure alternative; la Corte però ha ritenuto tale richiamo non decisivo alla luce del comportamento rilevante del ricorrente e dell'applicazione dell'art. 58‑quater.

Massime di principio

  • La mancata osservanza delle prescrizioni con successiva irreperibilità e la cessazione del beneficio costituiscono elementi che, se non adeguatamente giustificati, rendono incompatibile la concessione di nuove misure alternative.
  • Quando sussiste la fattispecie dell'art. 58‑quater, comma 3, l'organo giudicante è legittimato a negare nuovi benefici per il periodo triennale dalla ripresa dell'esecuzione della pena; le contestazioni formali sulla motivazione diventano irrilevanti se il divieto trova applicazione.
  • La difesa che contesta la mancata considerazione di elementi positivi (indagine socio‑familiare, giudizi favorevoli di altri magistrati) deve fornire spiegazioni concrete e valutare il peso del precedente comportamento negativo del detenuto; è sul punto che il giudice concentra la valutazione.
  • In situazioni analoghe è prudente per il richiedente documentare e giustificare tempestivamente le ragioni dell'inadempimento o dell'irreperibilità e proporre prescrizioni concrete e verificabili per mitigare il rischio di recidiva.
  • I giudici tengono conto sia della gravità del fatto che della condotta successiva del condannato: la mera richiamata gravità del reato non è l'unico fondamento, ma la reiterazione e l'inadempimento alle prescrizioni assumono valore decisivo ai fini del diniego.

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