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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4952/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'applicazione delle pene accessorie fallimentari (art. 216, comma terzo, legge fall.) contestando che, in caso di patteggiamento con pena concordata inferiore a due anni di reclusione, l'art. 445 c.p.p. vieta l'applicazione di pene accessorie salvo le eccezioni tassative del comma 1-ter che non comprendono il reato di bancarotta fraudolenta; deduceva quindi violazione di legge per l'applicazione delle sanzioni accessorie non previste per il caso concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva le pene accessorie fallimentari, eliminandole. Ha confermato che la pena concordata (un anno di reclusione) resta operante, ma l'applicazione delle pene accessorie era illegale alla luce dell'art. 445 c.p.p. e della non inclusione del reato di bancarotta fraudolenta nelle eccezioni del comma 1-ter; la Corte ha ritenuto superfluo il rinvio per ulteriori accertamenti e ha proceduto direttamente all'annullamento della statuizione illegale.

Norme richiamate

  • art. 445 cod. proc. pen.

    La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter

    La Corte ha interpretato la norma come preclusiva dell'applicazione delle pene accessorie quando la pena concordata non supera i due anni, salvo le eccezioni tassative del comma 1-ter, le quali non comprendono il reato di bancarotta fraudolenta; pertanto l'applicazione delle pene accessorie nel caso concreto è illegale.

  • art. 216, comma terzo, legge fallimentare

    La norma prevede specifiche pene accessorie per reati fallimentari; la Corte ha ritenuto che questa norma non possa prevalere sulla disciplina speciale di deroga contenuta nell'art. 445 c.p.p. in caso di patteggiamento con pena inferiore a due anni, quando il reato non è ricompreso nelle eccezioni tassative.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per l'accordo sulle pene (patteggiamento); richiamata per il contesto della sentenza di applicazione concordata.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che l'illegalità della pena accessoria applicata nel patteggiamento può essere dedotta in sede di ricorso per cassazione.

  • art. 240 cod. pen. (confisca)

    Richiamato come eccezione alla non applicazione di misure patrimoniali nel caso di patteggiamento con pena inferiore a due anni.

  • art. 620, comma primo, lett. l, cod. proc. pen.

    Richiamato come base normativa che consente alla Corte di cassazione di eliminare direttamente una statuizione di pena illegale senza rinvio quando ricorrono i presupposti e non sono necessari ulteriori accertamenti.

  • art. 1, comma 4, lett. e) legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Disposizione che ha interpolato l'art. 445 introducendo le eccezioni limitate (es. reati contro la pubblica amministrazione); la Corte rileva che tali eccezioni non comprendono la bancarotta fraudolenta.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento con pena concordata non superiore a due anni di reclusione, l'art. 445 c.p.p. ostacola l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, salvo le eccezioni tassative del comma 1-ter; se il reato non è tra le eccezioni, le pene accessorie sono illegali.
  • Le pene accessorie previste da norme speciali (es. legge fallimentare) non prevalgono automaticamente sull'art. 445 c.p.p. nel caso del patteggiamento breve: occorre verificare se il reato rientri nelle eccezioni tassative.
  • L'illegalità della pena accessoria applicata in sede di patteggiamento può essere dedotta con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 c.p.p. e la Cassazione può annullare senza rinvio la statuizione illegale quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Difensori dovrebbero contestare specificamente l'applicabilità delle pene accessorie nei casi di patteggiamento con pena < 2 anni; i giudici e i pubblici ministeri devono valutare l'esistenza delle eccezioni tassative prima di disporre tali pene.
  • Quando la Corte ritiene superfluo il rinvio per ulteriori istruttorie, può eliminare direttamente la parte di sentenza contenente pene illegali ai sensi della giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite Matrone e pronunce successive).

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