Sentenza n. 603/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 62/2024, depositata e resa pubblica il 07.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 53/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.05.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 09.02.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 62/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro - Sezione Lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione. La sentenza aveva dichiarato il diritto della ricorrente a percepire euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica del docente, per complessivi euro 2.000,00, e aveva condannato il Ministero al pagamento del beneficio. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione il 17 maggio 2024; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'adozione di tutti gli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era stato notificato, era passato in giudicato e non era stato eseguito, mentre il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nuoro, riconoscendo e attivando in favore della ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario costituisca già una misura idonea a fronteggiare l'inerzia e ha valorizzato le ulteriori ragioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuate nella complessità e serialità del contenzioso, nella pluralità di soggetti e strutture coinvolti nell'attivazione della Carta e nella natura non alimentare, modesta e facoltativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'astreinte nei confronti dell'Amministrazione non è automatica: può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi previsti dall'ordinamento, compreso il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, il cui riconoscimento era stato disposto dal giudicato da eseguire.
art. 4 d.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP da parte del Ministero per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie legittimano l'ordine giudiziale di esecuzione nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta della parte in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: può essere negata quando la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente o ricorrano ulteriori ragioni ostative, da valutare in concreto anche in relazione alla complessità organizzativa e finanziaria dell'adempimento pubblico.
- La complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di una pluralità di uffici e soggetti esterni, la serialità del contenzioso e la natura non essenziale del beneficio dovuto possono integrare ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione.
- Il commissario ad acta, quando individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, può essere incaricato senza liquidazione di un compenso specifico; in caso di incapienza dei pertinenti stanziamenti, può utilizzare il pagamento in conto sospeso nei limiti previsti dalla normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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