Sentenza del 20/02/2015 n. 3425 - Corte di Cassazione
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE - Atti dell'Avvocatura dello Stato - Trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione - Doppia sottoscrizione dell'avvocato redattore e del funzionario titolare dell'ufficio ricevente - Necessità - Mancata sottoscrizione del funzionario - Inammissibilità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto al contribuente, in via subordinata, il diritto a un'agevolazione fiscale relativa alla formazione e all'arrotondamento della proprietà contadina, annullando l'avviso di liquidazione e la cartella esattoriale. La Corte ha esaminato preliminarmente la validità formale del ricorso, trasmesso tramite telefax dall'Avvocatura dello Stato, rilevando che la copia fotoriprodotta riportava soltanto la firma dell'avvocato redattore e non quella del funzionario, dell'avvocato o del sostituto dell'ufficio ricevente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per il mancato rispetto del requisito della doppia sottoscrizione previsto per gli atti dell'Avvocatura dello Stato trasmessi tramite mezzi di telecomunicazione. È rimasta quindi ferma la sentenza favorevole al contribuente. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7, commi 3 e 4
L'Avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti; l'obbligo di sottoscrizione è soddisfatto con la sottoscrizione del soggetto ricevente, purché dalla copia risultino l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale.
La trasmissione a distanza degli atti dell'Avvocatura dello Stato è ammessa, ma richiede che la copia trasmessa consenta di verificare sia l'identità dell'estensore sia la sottoscrizione del soggetto ricevente.
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 10, comma 2
L'obbligo di sottoscrizione è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.
Per gli atti giudiziari trasmessi tramite telecomunicazione, la firma dell'ufficio ricevente può essere apposta dal funzionario titolare o da un sostituto, ma non può mancare.
Codice di procedura civile, art. 365
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale, munito di procura speciale, o da un avvocato dello Stato nei casi previsti dalla legge.
La sottoscrizione è un requisito essenziale del ricorso per cassazione e serve a garantire la provenienza dell'atto e la responsabilità professionale del suo autore.
Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
Disciplina la rappresentanza e la difesa in giudizio dello Stato da parte dell'Avvocatura dello Stato, richiamata in relazione ai requisiti di sottoscrizione degli atti processuali.
Massime di principio
- Quando un atto giudiziario dell'Avvocatura dello Stato viene trasmesso tramite telefax o altro mezzo di telecomunicazione secondo la disciplina applicabile, devono risultare sia la firma dell'avvocato dello Stato che ha redatto l'originale sia la firma del soggetto dell'ufficio ricevente abilitato, oppure di un suo sostituto.
- La mancanza della firma del funzionario, dell'avvocato o del sostituto dell'ufficio ricevente costituisce un vizio formale essenziale e comporta l'inammissibilità dell'atto o del ricorso, non una mera irregolarità sanabile.
- Le formalità di sottoscrizione hanno la funzione di garantire la provenienza, l'autenticità e il contenuto dell'atto trasmesso; il solo fatto che l'atto rechi la firma del redattore non è sufficiente.
- In casi analoghi è opportuno verificare non solo la presenza della firma dell'estensore, ma anche l'indicazione e la sottoscrizione del soggetto ricevente, nonché la sua qualifica o l'eventuale qualità di sostituto.
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