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CCNL

CCNL Cineaudiovisive - Imprese artigiane

CCNLG113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 ago 2019 al 18 gen 2021

Parti stipulanti

SindacatiSLC CGILFISTEL CISLUILCOM UIL
Datori di lavoroCNA Cinema e AudiovisivoConfartigianato ImpreseCASARTIGIANICLAAI

Sfera di applicazione

Il contratto si applica ai dipendenti, impiegati e operai, delle imprese artigiane del settore cineaudiovisivo: distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm; stabilimenti di doppiaggio; produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (escluso il personale addetto alle troupe delle produzioni cinematografiche); sviluppo e stampa; teatri di posa, nonché alle categorie speciali o intermedie dipendenti da aziende che gestiscono teatri di posa e stabilimenti di doppiaggio.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese artigiane del comparto cineaudiovisivo nei seguenti ambiti:

  • distribuzione, importazione ed esportazione di film e telefilm;
  • doppiaggio;
  • produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati, con esclusione del personale addetto alle troupe delle produzioni cinematografiche;
  • sviluppo e stampa;
  • teatri di posa.

Validità

  • Decorrenza: 01/08/2019
  • Scadenza: 18/01/2021

Il testo risulta consolidato con l'Accordo del 14/04/2026, che ha introdotto un Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) dal 01/05/2026, in attesa del rinnovo complessivo del contratto.

Struttura del contratto

Il CCNL contiene:

  • una parte normativa comune;
  • accordi particolari di settore;
  • tabelle retributive;
  • disciplina specifica su bilateralità, sanità integrativa, apprendistato, tempo determinato e somministrazione.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • CNA Cinema e Audiovisivo
  • Confartigianato Imprese
  • CASARTIGIANI
  • CLAAI

Organizzazioni sindacali

  • SLC CGIL
  • FISTEL CISL
  • UILCOM UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari

Le parti hanno convenuto il conglobamento nei minimi contrattuali degli importi relativi a:

  • indennità di contingenza;
  • E.D.R.;
  • E.A.R. contrattuali.

Tabelle retributive

LivelloMinimo dal 01/08/2019Minimo dal 01/01/2020
7 Super2.233,942.265,37
72.198,602.229,53
61.946,181.972,52
5 Super1.782,511.805,86
51.742,011.764,62
4 Super1.699,701.720,94
41.600,321.620,32
31.458,881.476,27
21.314,311.329,09
11.185,321.197,74

AFAC dal 01/05/2026

L'accordo del 14/04/2026 ha previsto un Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali pari a 90 euro al 4° livello, riparametrato sugli altri livelli.

LivelloAFAC dal 01/05/2026
155,90
266,52
378,26
490,00
4 Super95,60
5101,74
5 Super105,10
6118,50
7139,20
7 Super145,34

Per:

  • apprendisti: applicazione delle percentuali retributive vigenti;
  • part-time: riproporzionamento secondo l'orario.

Scatti di anzianità

Sono previsti 5 scatti biennali massimi.

LivelloImporto scatto biennale
112,65
213,17
313,94
414,46
4 Supern.d. nel riepilogo sintetico
516,01
5 Super16,79
617,56
719,37
7 Super20,17

Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.

Divisori e mensilità

  • Divisore orario: 173
  • Mensilità: 14

Indennità di cassa / maneggio denaro

Corrisposta per 12 mensilità.

LivelloImporto mensile
1NO
2NO
3103,00
4111,00
4 Super116,18
5118,21
5 Super121,00
6130,00
7144,00
7 Super154,29

Buoni pasto / indennità mensa

In via sperimentale:

  • dal 01/08/2019: 5,00 euro per ciascuna delle prime 4 giornate di effettiva prestazione del mese, fino a 20 euro mensili;
  • dal 01/01/2020: riconoscimento per le prime 5 giornate di effettiva prestazione, fino a 25 euro mensili.

E.A.R. per mancata adesione a SAN.ARTI.

La mancata iscrizione al fondo sanitario integrativo SAN.ARTI. comporta l'obbligo di erogare un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari a:

  • 25 euro lordi mensili per 13 mensilità.

E.A.R. per mancata adesione alla bilateralità

Per le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo:

  • 25 euro lordi mensili per 13 mensilità;
  • dal 01/01/2022, recependo l'accordo interconfederale del 17/12/2021: 30,00 euro lordi mensili per 13 mensilità.

Caratteristiche dell'E.A.R. bilateralità:

  • non assorbibile;
  • incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il TFR;
  • riproporzionato per part-time e apprendisti.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali.
  • Di norma distribuite su 5 giorni.
  • Il sabato, o la seconda giornata non lavorata nella settimana corta, è comunque considerato giorno lavorativo ai fini contrattuali.

Riduzione orario

Prevista una riduzione annua complessiva di:

  • 5 gruppi di 8 ore;
  • ulteriori 10 ore annue aggiunte dal 01/01/2002.

Lavoratori discontinui

Per lavoratori discontinui o addetti ad attesa e custodia:

  • orario contrattuale: 48 ore settimanali;
  • retribuzione mensile riferita a 40 ore;
  • le ore dalla 41ª alla 48ª sono compensate con quote orarie.

Riposo giornaliero

  • Regola generale: 11 ore tra un turno e l'altro.
  • Per teatri di posa e post-produzione, in presenza di esigenze straordinarie: possibile deroga fino a 9 ore di riposo continuativo, con recupero delle 2 ore residue.

Flessibilità e orario multiperiodale

È prevista la possibilità di articolazione multiperiodale dell'orario, come media plurisettimanale su un periodo non superiore a 12 mesi.

Banca ore

Possibile fruizione volontaria di riposi compensativi sulle ore di straordinario, con pagamento della sola maggiorazione.

Maggiorazioni

Lavoro notturno

Ai fini delle maggiorazioni, il lavoro notturno decorre normalmente dalle 22:00 alle 06:00, salvo specifiche di settore.

SettoreMaggiorazione
Distribuzione film25%
Doppiaggio film25%
Produzione cinematografica25%
Sviluppo e stampa25%
Teatri di posa - turni periodici notturni30%

Sono esclusi dalla maggiorazione i guardiani notturni.

Lavoro festivo

SettoreMaggiorazione
Distribuzione film60%
Doppiaggio film50%
Produzione cinematografica60%
Sviluppo e stampa60%
Teatri di posa60%

Lavoro straordinario

Distribuzione film

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno35%
Straordinario nel 6° giorno35%
Straordinario notturno60%
Straordinario festivo70%
Straordinario notturno festivo80%

Doppiaggio film

TipologiaMaggiorazione
Straordinario nel 6° giorno30%
Straordinario prime 2 ore30%
Straordinario ore successive40%
Straordinario festivo85%
Straordinario notturno prime 2 ore50%
Straordinario notturno ore successive85%
Straordinario notturno festivo100%

Produzione cinematografica

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno35%
Straordinario nel 6° giorno35%
Straordinario notturno60%
Straordinario festivo70%
Straordinario notturno festivo80%

Sviluppo e stampa

TipologiaMaggiorazione
Straordinario nel 6° giorno25%
Straordinario 1ª ora25%
Straordinario 2ª ora35%
Straordinario ore successive40%
Straordinario notturno 1ª ora60%
Straordinario notturno ore successive80%
Straordinario festivo80%

Teatri di posa

TipologiaMaggiorazione
Straordinario nel 6° giorno30%
Straordinario feriale prime 2 ore30%
Straordinario feriale 3ª ora40%
Straordinario feriale dalla 4ª ora60%
Festivo straordinario prime 2 ore80%
Festivo straordinario 3ª ora90%
Festivo straordinario fino alle 24100%

Per gli impiegati dei teatri di posa, la percentuale per straordinario nel 6° giorno e diurno è mantenuta al 35%.

Ferie, festività e permessi

Ferie

  • 4 settimane, pari a 24 giorni lavorativi.
  • Per il settore sviluppo e stampa:
    • +1 giorno se servizio continuativo in camera oscura oltre 3 mesi;
    • +2 giorni se oltre 6 mesi.

Festività

Sono considerate festive le ricorrenze di legge, la Pasqua, il Santo Patrono e il 16 agosto (San Rocco).

Se una festività coincide con la domenica, spetta una quota aggiuntiva pari a:

  • 1/26 della retribuzione mensile fissa; oppure
  • 1/6 dell'orario settimanale normale per i lavoratori non retribuiti in misura fissa.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Ex festività / permessi individuali

In sostituzione delle festività abolite:

  • 4 gruppi di 8 ore di permesso retribuito;
  • 3 gruppi di 8 ore per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma.

Assenze e tutele

Congedo matrimoniale / unione civile

  • 15 giorni consecutivi retribuiti.

Permessi e congedi

Si applicano le norme di legge in materia di:

  • lutto e gravi motivi familiari;
  • assistenza a disabili;
  • cure per invalidi;
  • congedi per donne vittime di violenza;
  • maternità e paternità.

Malattia

  • Periodo di comporto: 12 mesi.

Trattamento economico

Anzianità di servizioRetribuzione interaRetribuzione dimezzata
Fino a 5 anni3 mesi3 mesi
Da oltre 5 a 10 anni5 mesi4 mesi
Oltre 10 anni8 mesi4 mesi

Per malattie di particolare gravità documentate è prevista, alla fine del comporto, un'aspettativa non retribuita fino a 6 mesi.

Nota: i periodi di terapie salvavita, fino a 60 giorni complessivi, non sono conteggiati nei limiti del trattamento economico e sono retribuiti interamente.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

  • Conservazione del posto fino a guarigione clinica comprovata.
  • L'azienda corrisponde l'intera retribuzione, dedotto quanto erogato dall'istituto assicuratore.

Rapporto di lavoro

Periodo di prova

LivelloDurata massima
7 Super, 7, 65 mesi
5 Super, 53 mesi
4 Super, 4, 3, 22 mesi
11 mese

Part-time

  • Trattamento economico e normativo proporzionato all'orario.
  • Lavoro supplementare: maggiorazione 22%.
  • Clausole elastiche: maggiorazione 10%.
  • Limite numerico: 5% del personale a tempo indeterminato.

Tempo determinato

Si applica la disciplina di legge con le deroghe del Protocollo allegato per il settore.

Regole principali del CCNL

  • durata in fase di avvio nuove attività: fino a 12 mesi, elevabili a 24 mesi in sede aziendale/territoriale;
  • limite quantitativo ordinario: 25% media annua dei lavoratori a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente;
  • elevabile al 30% in sede aziendale in situazioni particolari;
  • comunque consentite 5 assunzioni a termine, entro il numero dei tempi indeterminati in forza;
  • periodo di prova: 20 giorni;
  • dopo 36 mesi di successione contratti con mansioni equivalenti, possibile ulteriore contratto fino a 12 mesi;
  • diritto di precedenza secondo legge, salvo deroghe aziendali consentite.

Protocollo di settore

Per specifiche esigenze produttive legate a temporaneità e singola specialità della prestazione:

  • possibile superamento del limite del 20% previsto dalla normativa generale;
  • i minimi tabellari lordi dei lavoratori a termine disciplinati dal protocollo sono maggiorati del 3,5%;
  • spettano anche ratei di welfare e contributi all'ente bilaterale proporzionali al periodo lavorato.

Per i teatri di posa, i limiti quantitativi possono essere elevati d'intesa con RSU/RSA.

Somministrazione

  • limite ordinario: 8% medio annuo dei contratti a tempo indeterminato in essere;
  • elevabile al 12% in sede aziendale;
  • comunque consentiti 5 contratti di somministrazione a tempo determinato.

Apprendistato professionalizzante

  • durata ordinaria: 5 anni;
  • durata ridotta a 3 anni per piccole e medie imprese.

Inquadramento

  • per livelli dal 3 al 7 Super: primo periodo a 2 livelli sotto quello finale; secondo periodo a 1 livello sotto;
  • per accesso al 2° livello: apprendistato svolto nel 1° livello.

Formazione

  • almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante, inclusa sicurezza.

Limiti numerici

Si applica la normativa vigente; se il datore ha meno di 3 lavoratori qualificati/specializzati, può assumere fino a 3 apprendisti. Per le imprese artigiane valgono le regole della legge n. 443/1985.

Preavviso e cessazione

Operai

  • 15 giorni lavorativi;
  • 30 giorni lavorativi se anzianità superiore a 5 anni.

Impiegati

Fino a 5 anni di servizio

LivelloPreavviso
7 Super, 7, 62 mesi
5 Super, 51 mese e mezzo
4 Super, 4, 3, 2, 11 mese

Da oltre 5 a 10 anni

LivelloPreavviso
7 Super, 7, 64 mesi
5 Super, 52 mesi e mezzo
4 Super, 4, 3, 2, 12 mesi

Oltre 10 anni

LivelloPreavviso
7 Super, 7, 65 mesi
5 Super, 54 mesi
4 Super, 4, 3, 2, 13 mesi

In caso di dimissioni dell'impiegato, i termini sono ridotti alla metà.

TFR

Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dalla legge n. 297/1982.

La base di calcolo comprende esclusivamente:

  • minimo retributivo;
  • scatti di anzianità;
  • aumenti di merito e altre erogazioni continuative espressamente computabili;
  • 13ª e 14ª mensilità.

Sanità integrativa, bilateralità e previdenza complementare

SAN.ARTI.

Dal 01/08/2019 sono iscritti a SAN.ARTI.:

  • dipendenti a tempo indeterminato;
  • apprendisti;
  • lavoratori a termine di durata almeno pari a 12 mesi.

Contributo: 10,42 euro mensili per 12 mensilità.

Bilateralità artigiana

Il sistema bilaterale eroga prestazioni di welfare contrattuale; in caso di mancata adesione, opera l'E.A.R. sopra descritto.

Previdenza complementare

Adesione volontaria al Fondo Fon.Te..

Destinatari:

  • quadri, impiegati e operai non in prova;
  • tempi indeterminati;
  • tempi determinati di durata pari o superiore a 6 mesi presso la stessa impresa nell'anno solare.

Contribuzione datoriale:

  • 1% della retribuzione contrattuale annua.

Classificazione del personale

Il sistema di inquadramento è articolato in 10 livelli:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4 Super
  • 5
  • 5 Super
  • 6
  • 7 (Quadro)
  • 7 Super

Le declaratorie coprono profili operativi, tecnici, amministrativi, specialistici, di coordinamento e quadro, con numerose esemplificazioni aggiornate anche alle professionalità digitali e di post-produzione.

Altri istituti rilevanti

  • Assemblea: fino a 10 ore annue retribuite nelle unità produttive con più di 15 dipendenti.
  • Permessi sindacali per cariche: fino a 8 ore mensili cumulabili bimestralmente.
  • Diritto allo studio: fino a 150 ore triennali pro capite nei limiti del monte ore complessivo aziendale.
  • Trasferta: rimborso spese e indennità pari al 10% della retribuzione giornaliera nelle condizioni previste.
  • Trasferimento: rimborso spese e indennità una tantum in caso di cambio di residenza/domicilio.
  • Sicurezza, ambiente di lavoro, pari opportunità, molestie e stalking: regolazione espressa con rinvio anche alla normativa di legge.

Sintesi finale operativa

Il CCNL presenta una disciplina articolata per un settore caratterizzato da forte specializzazione professionale e flessibilità organizzativa. Sul piano economico, i principali elementi da considerare sono:

  • minimi tabellari aggiornati al 01/01/2020;
  • 14 mensilità;
  • divisore orario 173;
  • scatti biennali fino a 5;
  • indennità di cassa;
  • buoni pasto fino a 25 euro mensili dal 01/01/2020;
  • E.A.R. per mancata adesione a SAN.ARTI. o bilateralità;
  • AFAC dal 01/05/2026.

Sul piano normativo, risultano centrali:

  • orario di 40 ore con strumenti di flessibilità;
  • ampia disciplina delle maggiorazioni settoriali;
  • tutela in malattia e infortunio;
  • apprendistato di lunga durata ma strutturato;
  • regime peculiare del tempo determinato nel settore cineaudiovisivo, anche tramite protocollo speciale.

Accordi e rinnovi

CCNL 16/07/2019Accordo di rinnovo / Accordo 14/04/2026

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