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CCNL

CCNL Cinematografia - Produzione

CCNLG111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027

Parti stipulanti

SindacatiSLC CGILFISTEL CISLUILCOM UIL
Datori di lavoroANICA

Sfera di applicazione

Dipendenti, impiegati e operai, delle aziende di produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche), delle aziende di distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm, degli stabilimenti di sviluppo e stampa, delle aziende che gestiscono teatri di posa, degli stabilimenti di doppiaggio, nonché i lavoratori delle categorie speciali o intermedie dipendenti da aziende che gestiscono teatri di posa e da stabilimenti di doppiaggio.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'industria cineaudiovisiva nei comparti di:

  • produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati;
  • distribuzione, import-export film e telefilm;
  • sviluppo e stampa;
  • teatri di posa;
  • doppiaggio.

Sono esclusi dalla sfera di applicazione gli addetti alle troupes delle produzioni cinematografiche.

Validità:

  • decorrenza: 01/01/2025
  • scadenza: 31/12/2027

Il testo consolidato richiama il CCNL del 09/07/2019, modificato dall'Accordo del 07/07/2020 e dall'Ipotesi di accordo del 23/07/2025, poi resa applicabile con scioglimento della riserva del 06/10/2025.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • ANICA

Organizzazioni sindacali

  • SLC CGIL
  • FISTEL CISL
  • UILCOM UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di:

  • contingenza;
  • EDR confederale;
  • EDR contrattuale;
  • EAR.
Livello01/01/202501/01/202601/07/202601/07/202701/08/2028
7S2.400,722.473,392.618,732.764,072.909,42
72.299,132.368,722.507,922.647,112.786,30
6S2.098,862.160,072.282,492.404,922.527,34
62.031,772.091,032.209,542.328,052.446,56
5S1.858,411.910,952.016,052.121,142.226,23
51.815,491.866,361.968,102.069,842.171,58
4S1.768,741.816,531.912,122.007,712.103,30
41.665,321.710,321.800,321.890,321.980,32
31.515,401.554,531.632,791.711,051.789,31
21.362,351.395,611.462,131.528,661.595,18
11.225,691.253,641.309,541.365,441.421,34

Scatti di anzianità

Sono previsti 5 scatti biennali in cifra fissa.

LivelloImporto scatto biennale
7S20,17
719,37
6S18,34
617,56
5S16,79
516,01
4S15,22
414,46
313,94
213,17
112,65

Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.

Indennità di cassa

Spetta per 12 mensilità nei seguenti importi mensili:

LivelloIndennità mensile
3103,00
4111,00
4S116,18
5118,21
5S121,00
6130,00
6S135,00
7144,00
7S154,29

Trasferta

Al lavoratore in missione spettano:

  • rimborso spese di viaggio;
  • rimborso vitto e alloggio nei limiti della normalità;
  • rimborso spese necessarie alla missione;
  • indennità del 10% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre 12 ore e fino a 24 ore.

Se la missione dura oltre 24 ore, l'indennità si calcola moltiplicando il 10% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.

Divisori e mensilità

  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 14

Classificazione del personale

Il personale è inquadrato in 11 livelli:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4S
  • 5
  • 5S
  • 6
  • 6S
  • 7
  • 7S

Il livello 7 identifica la qualifica di quadro; il livello 7S è il livello superiore con più ampia autonomia e responsabilità. L'ipotesi 2025 introduce espressamente il 6S anche nella struttura classificatoria e retributiva.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali
  • distribuzione di norma su 5 giorni

Per i lavoratori discontinui o addetti ad attesa e custodia:

  • 48 ore settimanali
  • le ore tra 40 e 48 sono compensate come paga ordinaria, senza maggiorazioni.

Riduzione orario / ROL

Il monte annuo di riduzione è pari a 50 ore annue.

La richiesta di fruizione dei ROL deve essere presentata:

  • con preavviso di almeno 72 ore;
  • in caso di necessità imprevista, anche con preavviso inferiore.

Il datore deve rispondere:

  • entro 48 ore dalla richiesta ordinaria;
  • entro 24 ore nei casi urgenti.

Le ore maturate vanno fruite entro 12 mesi dalla fine del periodo di maturazione; se non godute, sono liquidate nel cedolino successivo di gennaio.

Orario multiperiodale

È ammessa l'articolazione multiperiodale dell'orario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a 12 mesi.

Banca ore

È prevista la banca ore su adesione volontaria del lavoratore, con recupero delle ore straordinarie e corresponsione della sola maggiorazione economica. La fruizione avviene di norma entro l'anno di maturazione o nel primo semestre dell'anno successivo; trascorso tale termine, si liquida la quota ordinaria.

Riposo giornaliero

  • regola generale: 11 ore consecutive tra un turno e l'altro;
  • per teatri di posa e post-produzione, in casi straordinari, possibile deroga fino a 9 ore di riposo continuativo, con recupero compensativo di 2 ore.

Maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e straordinario

Regola generale

  • Lavoro notturno: tra le 22:00 e le 06:00, salvo discipline settoriali specifiche.
  • Lavoro festivo: domenica e altri giorni festivi.
  • Limite annuo lavoro straordinario: 250 ore annue, salvo diversa gestione nei casi consentiti.

Lavoro notturno e festivo - disciplina generale richiamata in sintesi

  • lavoro notturno ordinario: 25%
  • lavoro festivo ordinario: 60%

Distribuzione film

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno25%
Straordinario feriale diurno35%
Straordinario nel 6° giorno35%
Straordinario feriale notturno60%
Lavoro festivo60%
Straordinario festivo diurno70%
Straordinario festivo notturno80%

Per la distribuzione film, il lavoro notturno è quello svolto tra 21:00 e 06:00.

Doppiaggio film

TipologiaMaggiorazione
Straordinario nel 6° giorno30%
Straordinario feriale diurno - prime 2 ore30%
Straordinario feriale diurno - ore successive40%
Lavoro festivo normale50%
Straordinario festivo diurno85%
Lavoro notturno ordinario25%
Straordinario feriale notturno - prime 2 ore50%
Straordinario feriale notturno - ore successive85%
Straordinario festivo notturno100%

Produzione cinematografica

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno25%
Straordinario feriale diurno35%
Straordinario nel 6° giorno35%
Straordinario feriale notturno60%
Lavoro festivo normale60%
Straordinario festivo diurno70%
Straordinario festivo notturno80%

Sviluppo e stampa pellicole

TipologiaMaggiorazione
Straordinario nel 6° giorno25%
Straordinario - 1ª ora25%
Straordinario - 2ª ora35%
Straordinario - ore successive40%
Lavoro notturno ordinario25%
Straordinario notturno - 1ª ora60%
Straordinario notturno - ore successive80%
Lavoro festivo ordinario60%
Straordinario festivo80%

Nel settore sviluppo e stampa, sono esclusi dalla maggiorazione notturna i guardiani notturni.

Teatri di posa

TipologiaMaggiorazione
Straordinario nel 6° giorno30%
Straordinario feriale - prime 2 ore30%
Straordinario feriale - 3ª ora40%
Straordinario feriale - dalla 4ª ora60%
Lavoro in regolari turni periodici notturni30%
Lavoro normale festivo60%
Straordinario festivo - prime 2 ore80%
Straordinario festivo - 3ª ora90%
Straordinario festivo fino alle ore 24100%

Nota per gli impiegati dei teatri di posa: la maggiorazione per lavoro straordinario prestato nel 6° giorno e per lo straordinario diurno è mantenuta al 35%.

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono considerate festive:

  • le festività civili e religiose di legge;
  • tutte le domeniche o il riposo compensativo;
  • il Santo Patrono;
  • il 16 agosto (San Rocco).

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Ferie

Spettano 4 settimane annue, pari a 24 giorni lavorativi.

Per il settore sviluppo e stampa:

  • +1 giorno se l'attività in camera oscura è svolta continuativamente per oltre 3 mesi;
  • +2 giorni se l'attività in camera oscura è svolta continuativamente per oltre 6 mesi.

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 32 ore annue
  • ROL: 50 ore annue

Assenze e tutele

Congedo matrimoniale / unione civile

  • 15 giorni consecutivi retribuiti.

Malattia

Periodo di comporto: 12 mesi nell'arco di 24 mesi.

Trattamento economico:

Anzianità di servizioRetribuzione interaRetribuzione dimezzata
Fino a 5 anni3 mesi3 mesi
Da oltre 5 a 10 anni5 mesi4 mesi
Oltre 10 anni8 mesi4 mesi

In caso di malattie di particolare gravità, alla fine del comporto può essere concessa, a richiesta, un'aspettativa non retribuita fino a 6 mesi.

Infortunio sul lavoro

  • conservazione del posto fino a guarigione clinica;
  • integrazione economica fino al 100%.

Maternità e paternità

Si applica la normativa vigente, richiamata dal contratto con riferimento al D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche.

Periodo di prova

LivelloDurata massima
7S, 7, 6S, 65 mesi
5S, 53 mesi
4S, 4, 3, 22 mesi
11 mese

Per i rapporti a termine:

  • massimo 20 giorni;
  • se il contratto ha durata uguale o inferiore a 2 mesi, massimo 10 giorni.

Part-time

Sono previste forme:

  • orizzontale;
  • verticale;
  • misto.

Clausole elastiche e flessibili

  • variazione in aumento della prestazione: preavviso di almeno 7 giorni, maggiorazione 10%;
  • variazione della collocazione temporale: preavviso di almeno 10 giorni, maggiorazione 10%.

Lavoro supplementare

Consentito con accordo delle parti, entro il limite del tempo pieno settimanale.

  • maggiorazione: 22%.

Tempo determinato

Durata e causali

  • per nuove attività: durata fino a 12 mesi, elevabile a 24 mesi in sede aziendale o territoriale;
  • possibile superare i 12 mesi fino a 24 mesi con le causali di legge e con specifiche causali di settore.

Tra le causali settoriali:

  • punte di più intensa attività;
  • variazioni temporali nella collocazione di prodotti cinematografici o seriali;
  • innovazione aziendale o di gruppo;
  • collocazione di nuove tipologie di attività;
  • sostituzione di lavoratori temporaneamente adibiti ad altre attività;
  • temporanea indisponibilità di organico per ferie, ROL, permessi.

Limiti quantitativi

  • 25% in media annua dei lavoratori a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente;
  • elevabile al 30% con accordo aziendale;
  • comunque consentite 5 assunzioni a termine, purché non si superi il totale dei contratti a tempo indeterminato dell'unità produttiva.

Successione contratti

  • proroghe: di regola non oltre 4 volte nel limite massimo di 12 mesi, salvo quanto consentito dalla legge.

Diritto di precedenza

Resta fermo il diritto di precedenza ex art. 24 D.Lgs. 81/2015.

Somministrazione

Il contratto di somministrazione a tempo determinato è ammesso, oltre che nei casi di legge, per:

  • aumento temporaneo delle attività;
  • sostituzione temporanea non superiore a 3 mesi per reperire altro lavoratore da inserire stabilmente;
  • temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.

Limiti quantitativi

  • 8% in media annua dei contratti a tempo indeterminato in essere;
  • elevabile al 12% in sede aziendale;
  • comunque consentiti 5 contratti di somministrazione a termine.

Apprendistato professionalizzante

Durata

  • 36 mesi

Inquadramento

Per i livelli 3, 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, 7S:

  • primo periodo: 2 livelli sotto quello finale;
  • secondo periodo: 1 livello sotto quello finale.

Per il 2° livello:

  • apprendistato svolto nel 1° livello.

Limiti per nuove assunzioni

  • aziende con oltre 15 dipendenti: mantenimento in servizio di almeno 65% degli apprendisti terminati nei 18 mesi precedenti;
  • aziende fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato: trasformazione a tempo indeterminato di almeno 50% degli apprendisti terminati nei 18 mesi precedenti.

Formazione

  • formazione di base e trasversale: 120 ore nel triennio;
  • 40 ore per ciascun anno, con possibilità di anticiparne fino a 20.

Preavviso

Operai

  • 15 giorni lavorativi;
  • 30 giorni lavorativi se l'anzianità supera 5 anni.

Impiegati

In caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà.

Anzianità7S, 7, 6S, 65S, 54S, 4, 3, 2, 1
Fino a 5 anni2 mesi1 mese e mezzo1 mese
Oltre 5 e fino a 10 anni4 mesi2 mesi e mezzo2 mesi
Oltre 10 anni5 mesi4 mesi3 mesi

Per i fonici, in via eccezionale, il preavviso è quello del 6° livello.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29/05/1982 n. 297.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa

Previdenza complementare

Il contratto richiama il Fondo Byblos.

Contribuzione datoriale:

  • 1% della retribuzione contrattuale annua per gli aderenti.

Assistenza sanitaria integrativa

È individuato il Fondo Salute Sempre.

  • iscrizione automatica dei lavoratori a tempo indeterminato dopo il periodo di prova;
  • contributo aziendale: 10 euro mensili, pari a 120 euro annui per dipendente.

Welfare e bilateralità

Asfor Cinema

È confermato Asfor Cinema quale organismo bilaterale per la formazione dell'intera filiera.

Contributo aziendale:

  • 0,2% del minimo tabellare per ciascun dipendente e per ogni mese di vigenza del CCNL.

Pacchetto welfare

Il contratto consente la conversione volontaria del pacchetto welfare in servizi ex art. 51 TUIR, tra cui:

  • istruzione;
  • sanità;
  • assistenza familiari;
  • cultura e ricreazione;
  • fringe benefit.

Lavoro agile

L'ipotesi di accordo 2025 inserisce l'art. 20-bis sul lavoro agile.

Punti principali:

  • applicazione compatibile con esigenze tecniche, organizzative e produttive;
  • prestazione resa in parte fuori sede con strumenti informatici;
  • esclusione della natura di telelavoro;
  • mantenimento di diritti, doveri e potere direttivo/disciplinare;
  • obbligo di informativa annuale su salute e sicurezza;
  • garanzia dei diritti sindacali;
  • informativa annuale alle organizzazioni sindacali sul numero dei lavoratori coinvolti.

Relazioni industriali

Il CCNL prevede:

  • Osservatorio nazionale di settore;
  • Commissione pari opportunità;
  • Commissione paritetica di garanzia sugli appalti;
  • disciplina su RSU/RSA e assemblee;
  • informazione e consultazione aziendale su occupazione, investimenti, organizzazione del lavoro e appalti.

Pari opportunità, molestie e inclusione

Il rinnovo 2025 rafforza i riferimenti a:

  • contrasto a discriminazioni di genere e verso persone LGBTQIA+;
  • recepimento delle tutele contro molestie e molestie sessuali;
  • richiamo al Protocollo antimolestie del cineaudiovisivo;
  • sanzione minima della sospensione per comportamenti persecutori e vessatori, salvo rilievi penali.

Accordi e rinnovi

CCNL 09/07/2019Accordo 07/07/2020Ipotesi di accordo 23/07/2025Scioglimento della riserva / ratifica

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