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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16943/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a un’associazione sportiva dilettantistica, poi dichiarata fallita, un maggior reddito d’impresa ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2012/2013, assumendo che l’ente avesse svolto attività commerciale sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. L’accertamento era stato notificato anche al legale rappresentante, in proprio, quale autore delle violazioni fiscali e responsabile solidale. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo legittimata l’impugnazione proposta dal legale rappresentante in proprio, irrilevante la mancata impugnazione della curatela, e affermando che l’Ufficio non avesse provato l’impiego commerciale delle sponsorizzazioni, con conseguente mantenimento del regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 43 l.fall., per omessa dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario del rappresentante per difetto di legittimazione attiva; 2) violazione dell’art. 148 TUIR, dell’art. 74 d.P.R. 633/1972, della L. 398/1991, dell’art. 9 d.P.R. 544/1999 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non superato il plafond e nel porre a carico dell’Ufficio la prova dell’utilizzazione commerciale delle somme, mentre rilevava il solo superamento del limite dei proventi commerciali.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla legittimazione del fallito/già legale rappresentante ad agire in proprio, poiché l’eccezione relativa alla perdita della capacità processuale del fallito è opponibile solo dalla massa dei creditori, per il tramite del curatore, e non può essere sollevata dall’Amministrazione né rilevata d’ufficio; peraltro la motivazione della CTR viene corretta ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c. sul punto. Accoglie invece il secondo motivo: in tema di regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche ex L. 398/1991, ciò che conta è il conseguimento, nel periodo d’imposta, di proventi da attività commerciale oltre la soglia prevista dalla legge, non la prova dell’utilizzazione commerciale delle somme incassate. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. 267/1942

    "violazione dell’art. 43 del R.D. 267 del 1942"

    La perdita della capacità di stare in giudizio del fallito non è rilevabile dalla controparte né d’ufficio, salvo i limiti riconducibili alla massa e al curatore; nel caso concreto la relativa eccezione è stata reputata inammissibile perché non spendibile dall’Agenzia delle entrate.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    "in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ."

    È il vizio processuale dedotto per la mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 148 TUIR

    "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148 TUIR"

    La Corte lo richiama insieme alle altre norme sul regime agevolato per affermare che il limite rilevante è quello dei proventi commerciali conseguiti.

  • art. 74 d.P.R. n. 633/1972

    "art. 74 del d.P.R. n. 633 del 1972"

    Richiamato quale norma concorsuale nel sistema agevolato IVA delle associazioni sportive dilettantistiche.

  • L. n. 398/1991

    "la legge n. 398 del 1991"

    Per godere del regime agevolato, l’associazione sportiva dilettantistica deve restare entro il limite di proventi commerciali previsto; se il limite è superato, cessano le disposizioni agevolative dal mese successivo al superamento.

  • art. 9 d.P.R. n. 544/1999

    "9 del d.P.R. n. 544 del 1999"

    Richiamato in relazione agli adempimenti documentali e dichiarativi rilevanti per il regime agevolato.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che l’onere probatorio debba riguardare l’effettiva utilizzazione commerciale delle sponsorizzazioni; il dato decisivo è il superamento del plafond di proventi commerciali.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    "ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ."

    La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo perché conforme a diritto.

  • art. 42 l.fall.

    "in forza del sistema di cui agli artt. 42 e 44 legge fall."

    Richiamato per spiegare il rapporto tra curatore e fallito e la possibile utilizzazione del risultato utile del giudizio.

  • art. 44 l.fall.

    "in forza del sistema di cui agli artt. 42 e 44 legge fall."

    Richiamato con l’art. 42 l.fall. per delineare gli effetti del giudizio nei confronti della massa fallimentare.

Massime di principio

  • La perdita della capacità processuale del fallito nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento non è assoluta: l’eccezione è riservata alla massa dei creditori, per il tramite del curatore, e non è opponibile validamente dalla controparte né rilevabile d’ufficio quando il curatore resti inerte e il fallito agisca in proprio.
  • In materia di regime agevolato per associazioni sportive dilettantistiche, il presupposto decisivo per la decadenza dal beneficio è il superamento del limite normativo dei proventi derivanti da attività commerciale nel periodo d’imposta; non assume rilievo la prova dell’effettivo impiego commerciale delle somme percepite.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una premessa giuridica errata, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c. se il dispositivo è comunque conforme a diritto.
  • Nel giudizio tributario, il riparto dell’onere probatorio va calibrato sul fatto costitutivo rilevante: se la legge collega la perdita dell’agevolazione al superamento di una soglia di proventi, è su tale superamento che deve concentrarsi l’accertamento, non su profili ulteriori non previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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