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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17872/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna ad ammenda di euro 2.000 per il porto di un coltello tipo Pattadese (lunghezza complessiva cm. 23, lama cm. 10,5) accertato il 10/01/2019 a Mondragonis/Calasetta. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la lieve entità del fatto ma non aveva applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p., ritenendo rilevante il pericolo di possibile utilizzo illecito dell'arma, anche in connessione con lo stupefacente (marijuana) rinvenuto; inoltre non aveva concesso la sospensione condizionale della pena pecuniaria. Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge e carenza motivazionale perché il pericolo di utilizzo illecito non sarebbe pertinente ai fini dell'art. 4 L. n. 110/1975 e non potrebbe giustificare il rifiuto dell'art. 131-bis; 2) insufficiente motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In ordine al primo motivo, ha ritenuto infondato il rilievo: il porto d'arma è un reato cd. "ostacolo", ossia condotta preparatoria logicamente antecedente a condotte lesive più gravi; perciò è ragionevole escludere la causa di non punibilità quando circostanze concrete (es. dimensioni del coltello, modalità di detenzione, presenza di stupefacenti) evidenzino un apprezzabile pericolo di possibili sviluppi offensivi. Sul secondo motivo la Corte ha accertato che la sospensione condizionale della pena pecuniaria non era stata richiesta dall'imputato in sede di merito; la doglianza di genericità sulla motivazione è quindi manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 4, Legge n. 110 del 1975

    Il porto di armi o oggetti atti ad offendere è punito come reato che ha natura 'ostacolo' e, per la sua funzione preparatoria rispetto a possibili condotte lesive, legittima una valutazione restrittiva circa l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità quando sussistano concrete circostanze che aumentano il rischio di uso illecito.

  • art. 131-bis, codice penale

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è automatica: può essere esclusa dal giudice quando, alla luce delle circostanze concrete del caso (es. caratteristiche dell'arma, modalità di detenzione, presenza di stupefacenti), emerga un apprezzabile pericolo di sviluppi offensivi che renda incompatibile l'applicazione del beneficio.

  • Giurisprudenza di legittimità (suspensione condizionale)

    Sez.1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 2015, Rv. 262553

    Quando la condanna riguarda esclusivamente una sanzione pecuniaria e l'interessato non ha chiesto la sospensione condizionale della pena, è legittima una motivazione della sentenza che si limiti a escludere l'applicazione del beneficio sulla base dell'assenza di un concreto interesse dell'imputato; per impugnare utilmente il diniego è necessario dedurre specificamente l'interesse e la richiesta del beneficio.

Massime di principio

  • Il porto d'arma è considerato reato 'ostacolo': il giudice può escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità se circostanze concrete rendono verosimile un rischio di uso offensivo.
  • La presenza di sostanze stupefacenti o le modalità di detenzione (es. arma nella tasca interna, dimensioni della lama) possono aggravare la valutazione del pericolo concreto e giustificare il diniego di benefici come l'art. 131-bis.
  • Per contestare efficacemente in sede di legittimità il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena pecuniaria è necessario che il beneficio sia stato chiesto in primo grado e che l'impugnazione deduca specificamente l'interesse concreto all'ottenimento del beneficio; una censura generica sulla motivazione è insufficiente.
  • Quando la pena inflitta è esclusivamente pecuniaria e non è stata formulata domanda per la sospensione condizionale, il giudice può motivare sinteticamente il diniego richiamando la mancata sussistenza di un interesse concreto dell'imputato.
  • In reati di tipo preparatorio/ostacolo il giudice ha ampio margine di valutazione sulle conseguenze potenziali della condotta nel decidere sull'applicabilità di cause estintive o attenuanti speciali.

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