Cassazione Penale, Ordinanza n. 05632/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto fondato su un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. in materia di sentenza di patteggiamento. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale, all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena concordata per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe verificato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte ha però rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra la doglianza relativa alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
ex art. 444 cod. proc. pen.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 129 c.p.p.
la sua mancata verifica non è deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, salvo i limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; ogni diversa doglianza è inammissibile.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in sede camerale senza ulteriori formalità.
L. 23 giugno 2017, n. 103
introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono proponibili censure diverse, anche se formulate come violazione di legge.
- La doglianza relativa alla mancata verifica da parte del giudice delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra, di per sé, un motivo di ricorso ammissibile contro il patteggiamento.
- Quando il ricorso è fondato su motivi estranei ai limiti legali di impugnazione della sentenza di patteggiamento, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende se non esclude profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →