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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05632/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto fondato su un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. in materia di sentenza di patteggiamento. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale, all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena concordata per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe verificato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte ha però rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra la doglianza relativa alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ex art. 444 cod. proc. pen.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 129 c.p.p.

    la sua mancata verifica non è deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, salvo i limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; ogni diversa doglianza è inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in sede camerale senza ulteriori formalità.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103

    ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono proponibili censure diverse, anche se formulate come violazione di legge.
  • La doglianza relativa alla mancata verifica da parte del giudice delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra, di per sé, un motivo di ricorso ammissibile contro il patteggiamento.
  • Quando il ricorso è fondato su motivi estranei ai limiti legali di impugnazione della sentenza di patteggiamento, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende se non esclude profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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