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Sentenza

Sentenza n. 3474/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa tutela cautelare dell'illegittimità del silenzio serbato dall’ Ambasciata D'Italia di Islamabad in ordine alla richiesta di appuntamento al fine di formalizzare l’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito contro l'inerzia dell'amministrazione, lamentando il rifiuto di fissare un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia in Pakistan, necessario per formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio, dopo la preiscrizione universitaria. Ha inoltre sollecitato il rilascio del visto. Nel corso del giudizio l'Ambasciata ha fissato l'appuntamento richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di fissazione dell'appuntamento, poiché l'amministrazione, nelle more del giudizio, ha posto il ricorrente in condizione di presentare la domanda di visto. Ha invece rigettato la richiesta di ordinare il rilascio del visto, rilevando che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 349/1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e che l'amministrazione deve fissare tempestivamente l'appuntamento su richiesta dell'interessato. Il rilascio del visto non poteva essere ordinato dal giudice, trattandosi di potere discrezionale non ancora esercitato dall'amministrazione. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell'ingente flusso di domande affrontato dall'Ambasciata.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 349/1999

    termine di 90 giorni per provvedere

    Il termine per la decisione sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda; l'amministrazione è tenuta a consentire tempestivamente la formalizzazione della domanda mediante la fissazione dell'appuntamento richiesto.

Massime di principio

  • Quando la fissazione di un appuntamento consolare è necessaria per formalizzare una domanda di visto, l'amministrazione deve provvedere tempestivamente alla fissazione dell'appuntamento richiesto dall'interessato.
  • Il termine per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda formalizzata, non dalla mera richiesta preliminare di appuntamento.
  • La sopravvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto determina la cessazione della materia del contendere rispetto all'azione avverso il silenzio concernente tale adempimento.
  • Il giudice amministrativo non può ordinare il rilascio di un visto quando il relativo potere discrezionale non è stato ancora esercitato dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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