Sentenza del 09/09/2016 n. 17821 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - Condono previsto dalla l. n. 289 del 2002 - Omessa presentazione della dichiarazione integrativa per via telematica - Conseguenze - Mancato perfezionamento del condono - Versamento tempestivo dei maggiori importi - Irrilevanza - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti contestavano la legittimità delle cartelle di pagamento emesse in relazione ad avvisi di accertamento divenuti definitivi, sostenendo che il condono fiscale previsto dagli artt. 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 si fosse perfezionato mediante il tempestivo versamento delle somme dovute, anche se le dichiarazioni integrative non erano state trasmesse telematicamente dall'intermediario abilitato. In subordine, invocavano la validità delle dichiarazioni cartacee, il comportamento dell'Ufficio, il giudicato esterno, i principi di buona fede e correttezza e lo scomputo delle somme già versate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la presentazione telematica della dichiarazione integrativa entro i termini di legge è un adempimento imprescindibile per il perfezionamento del condono previsto dalla legge n. 289 del 2002; il solo pagamento tempestivo delle somme non è sufficiente, poiché la dichiarazione consente all'Amministrazione di verificare la base imponibile e la correttezza degli importi versati. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità o per novità della questione in appello. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, artt. 8 e 9
"in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati"
La dichiarazione integrativa telematica costituisce un requisito formale e sostanziale imprescindibile per perfezionare il condono; il pagamento degli importi dovuti, anche se tempestivo, non può sostituirla.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14
Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla legittimità delle cartelle di pagamento, ma senza accoglimento delle relative censure.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Il richiamo ai principi di buona fede e collaborazione tra contribuente e Amministrazione non consente di superare il mancato rispetto di un adempimento essenziale previsto dalla disciplina del condono.
Costituzione, artt. 3, 53 e 97
I principi di uguaglianza, capacità contributiva e buon andamento dell'Amministrazione non sono stati ritenuti idonei a derogare ai requisiti formali stabiliti dalla legge per il perfezionamento della sanatoria.
Codice civile, art. 2909
Il giudicato esterno è stato invocato dalle ricorrenti, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancata dimostrazione dei presupposti.
Massime di principio
- Nelle definizioni agevolate e nei condoni, occorre rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla legge, inclusi quelli dichiarativi e telematici: il pagamento da solo normalmente non perfeziona la sanatoria se la dichiarazione è un requisito espressamente richiesto.
- L'errore o la dimenticanza dell'intermediario incaricato della trasmissione non elimina automaticamente l'inadempimento del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
- La presentazione di documenti in forma diversa da quella prescritta, come una dichiarazione cartacea al posto di quella telematica, non è necessariamente idonea a produrre gli effetti del condono.
- Le questioni relative a somme già versate, atti successivi o giudicati esterni devono essere dedotte tempestivamente e documentate in modo specifico nei precedenti gradi di giudizio; non possono essere introdotte per la prima volta in appello o in cassazione.
- I principi di buona fede, collaborazione e prevalenza della sostanza sulla forma non consentono, di regola, di ignorare un requisito che la legge considera essenziale per verificare la corretta determinazione della base imponibile e dell'importo condonato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 set 2016Sentenza del 09/09/2016 n. 1453 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 set 2016Sentenza del 09/09/2016 n. 1772 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 9 set 2016Sentenza del 09/09/2016 n. 2068 - Comm. Trib. Prov. Lecce
- Sentenza · 9 set 2016Sentenza del 09/09/2016 n. 3539 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
- Sentenza · 9 set 2016Sentenza del 09/09/2016 n. 17807 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 set 2016Sentenza del 09/09/2016 n. 17808 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →