Cassazione Civile, Ordinanza n. 20963/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 per IRPEF e addizionale regionale versate in eccedenza, assumendo che la società di persone di cui era socio avesse diritto alla detassazione prevista dalla c.d. Tremonti bis per un capannone edificato nel 2001 e che, a seguito di rettifiche dichiarative della società e dei soci, fossero emerse perdite d'impresa riportabili e imputabili per trasparenza. La domanda di rimborso per l'anno 2006 era rimasta tacitamente respinta. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con sedici motivi, plurime violazioni di legge e vizi motivazionali: ammissibilità della rettifica in senso favorevole al contribuente; sufficienza e forma dell'istanza di rimborso; alternatività tra procedura ex art. 38 d.P.R. 602/1973 e dichiarazione integrativa ex art. 2 d.P.R. 322/1998; irrilevanza della forma cartacea della dichiarazione integrativa; violazione dei principi di affidamento e buona fede dello Statuto del contribuente; errata negazione del giudicato esterno favorevole in altri giudizi; omesso esame della prova delle perdite e della risposta dell'Agenzia; errata interpretazione dell'art. 4 l. 383/2001 sulla spettanza dell'agevolazione Tremonti bis; pretesa omessa pronuncia su interpello e su alcuni profili fattuali; errata applicazione della disciplina fiscale delle società di capitali a una società di persone; motivazione apparente e violazione delle norme processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo il giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza di cassazione n. 7625/2014, tra le stesse parti, relativa all'anno d'imposta 2001, con cui era stata esclusa in via definitiva la spettanza alla società Frulin s.a.s. dell'agevolazione Tremonti bis. Tale accertamento, riferito al presupposto sostanziale comune e tendenzialmente permanente, ha precluso il riesame nel presente giudizio, nonostante l'autonomia dei periodi d'imposta. Di conseguenza è stata esclusa in radice la possibilità di riconoscere al socio il rimborso richiesto per il 2006. La Corte ha inoltre rilevato che le altre sentenze richiamate dal contribuente non erano assistite da prova del passaggio in giudicato e quindi non potevano fondare un diverso giudicato esterno. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 602/1973
la richiesta di rimborso è stata considerata recessiva rispetto al giudicato sostanziale formatosi sulla mancanza del presupposto impositivo e dell'agevolazione a monte; la Corte non ha accolto la tesi di una sufficienza autonoma dell'istanza per superare quel giudicato
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998
invocato dal ricorrente per sostenere la rettificabilità in senso favorevole della dichiarazione; la Corte non ha ritenuto tale profilo idoneo a superare l'accertamento definitivo sull'insussistenza del beneficio
art. 3 d.P.R. 322/1998
richiamato in ricorso sulla forma telematica della dichiarazione integrativa; il motivo non è stato accolto perché assorbito dalla preclusione derivante dal giudicato
art. 6 L. 212/2000
invocato insieme all'art. 10 dello Statuto del contribuente per sostenere la violazione di affidamento e buona fede; censura non accolta
art. 10 L. 212/2000
richiamato quale fondamento dei principi di collaborazione, buona fede e tutela dell'affidamento; non è stato ritenuto idoneo a incidere sul giudicato esterno
art. 53 Cost.
richiamato in relazione ai principi di capacità contributiva e correttezza dell'azione fiscale, senza effetti sul decisum
art. 97 Cost.
richiamato per sostenere il dovere di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione; motivo respinto
art. 2909 c.c.
la Corte ha applicato il principio del giudicato esterno, ritenendo precluso il riesame del punto fondamentale già deciso definitivamente tra le parti
art. 324 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di giudicato formale; la Corte ha valorizzato la definitività della precedente decisione di cassazione
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norme sui motivi di ricorso per cassazione richiamate nei vari mezzi; la Corte ha ritenuto le censure infondate o assorbite dal giudicato
art. 4 L. 383/2001
la precedente sentenza passata in giudicato ne ha dato lettura restrittiva, limitando l'agevolazione agli immobili aventi natura strumentale in senso rigoroso e destinati all'utilizzazione diretta nell'attività d'impresa
art. 11 L. 212/2000
richiamato in relazione all'interpello; la censura è stata respinta
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato un vizio decisorio idoneo a scalfire il ragionamento basato sul giudicato
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati sulla valutazione delle prove; la Corte ha escluso che la mancata considerazione di alcuni documenti potesse superare la preclusione derivante dal giudicato
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova, ma non decisivo rispetto all'accertamento definitivo già intervenuto
art. 36 d.lgs. 546/1992
invocato per motivazione apparente o contraddittoria; censura respinta
art. 8 d.P.R. 917/1986
richiamato dal ricorrente nella contestazione sulla tassazione delle perdite e del reddito della società di persone
art. 73 d.P.R. 917/1986
citato dal ricorrente nel tentativo di dimostrare l'erronea applicazione di norme proprie delle società di capitali
art. 81 d.P.R. 917/1986
citato dal ricorrente nel medesimo contesto difensivo
art. 84 d.P.R. 917/1986
citato dal ricorrente per il riporto delle perdite
Legge 383/2001
nel precedente giudicato è stata esclusa la spettanza dell'agevolazione alla società per il capannone destinato alla locazione
D.P.R. 115/2002
richiamato solo nel dispositivo per le spese di giustizia
Massime di principio
- Il giudicato esterno su un punto fondamentale comune a più controversie tra le stesse parti preclude il riesame di tale punto anche nei successivi giudizi aventi un diverso periodo d'imposta, quando l'elemento accertato abbia natura tendenzialmente permanente o comunque si ponga come antecedente logico-giuridico indispensabile della nuova domanda.
- In materia tributaria, l'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia del giudicato su qualificazioni giuridiche o presupposti costitutivi che si estendono a più annualità; essa opera solo per fatti variabili da periodo a periodo.
- Se un precedente giudicato ha escluso in via definitiva la spettanza di un'agevolazione fiscale al soggetto a monte, viene meno anche il diritto del socio o del contribuente derivato a ottenere rimborsi fondati su quella medesima agevolazione.
- La prova di altri giudicati favorevoli è irrilevante se le relative decisioni non risultano assistite da certificazione del passaggio in giudicato.
- Le censure sulla forma o sul contenuto dell'istanza di rimborso, sulla rettifica della dichiarazione o sulla valutazione delle prove non possono elidere l'effetto preclusivo del giudicato sostanziale già formatosi sul presupposto del credito tributario.
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