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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32671/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è una decisione del giudice dell'udienza preliminare di Napoli resa in un procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in modo generico, l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte osserva però che, nel regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, la censura sull'erronea qualificazione del fatto non era specificamente fondata su una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione, ma mirava a denunciare un errore valutativo in diritto non immediatamente evincibile dal provvedimento. Da ciò la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto non rientrava nei ristretti casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    La ricorribilità contro la sentenza di patteggiamento è a motivi vincolati e non consente censure generiche o che mascherino un mero dissenso valutativo sulla qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità, quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 2000

    Il pagamento della somma alla Cassa delle ammende presuppone la non assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è consentito solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione di un'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto se la qualificazione contestata è palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non sono deducibili, con tale veste, semplici errori valutativi o censure non immediatamente desumibili dal testo del provvedimento.
  • La denuncia generica di un vizio di qualificazione giuridica, priva dell'indicazione di uno scostamento evidente tra imputazione e decisione, è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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