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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00547/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un istituto di credito, munito di titolo esecutivo giudiziale, aveva promosso nel 2012 un'espropriazione presso terzi contro un debitore, pignorando sia crediti verso un'associazione professionale di cui il debitore era socio, sia crediti verso alcune società presso le quali il debitore rivestiva la carica di sindaco. I terzi pignorati avevano reso dichiarazioni negative e il creditore aveva introdotto i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo. In primo grado uno dei crediti verso l'associazione professionale era stato accertato, mentre era stata esclusa l'esistenza di crediti verso le società. Nelle more delle impugnazioni, il creditore aveva riassunto l'esecuzione e depositato ulteriori interventi fondati su altri titoli esecutivi, chiedendo anche la sospensione del processo esecutivo in attesa dell'esito delle impugnazioni. Il giudice dell'esecuzione aveva assegnato il credito accertato, rigettato la sospensione ritenendo non certi, liquidi ed esigibili i crediti posti a fondamento degli ulteriori interventi, e dichiarato estinta la procedura esecutiva. L'istituto di credito aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo da un lato l'erroneità della valutazione sulla non certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti e, dall'altro, l'erroneità della declaratoria di estinzione della procedura, poiché erano ancora pendenti i giudizi di impugnazione relativi all'accertamento dell'obbligo del terzo. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione con una motivazione ritenuta confusa e contraddittoria, poiché ha finito per riferirsi a un diverso provvedimento rispetto a quello effettivamente impugnato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale deciso come se fosse stata impugnata un'ordinanza diversa da quella oggetto dell'opposizione; con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione incomprensibile e priva di un chiaro percorso logico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso, assorbente rispetto al primo. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale era insanabilmente contraddittoria e oggettivamente incomprensibile quanto alla ratio decidendi: da un lato ricostruiva l'opposizione come proposta avverso l'ordinanza del 25 maggio 2018, dall'altro concludeva come se il giudizio avesse ad oggetto l'ordinanza del 16 settembre 2018, che era invece il provvedimento adottato nella fase sommaria dell'opposizione. La Corte ha ribadito che la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi non ha ad oggetto la legittimità dell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, ma il merito delle contestazioni formulate dall'opponente. Poiché la motivazione non superava la soglia del "minimo costituzionale" richiesto per l'esistenza della motivazione, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non si è soffermata sul merito di tale censura perché assorbita dalla nullità della motivazione.

  • art. 617 c.p.c.

    È stata richiamata l'opposizione agli atti esecutivi come rimedio esperito contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 549 c.p.c.

    È stato menzionato il previgente meccanismo di sospensione del processo esecutivo in pendenza del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

  • art. 499 c.p.c.

    È stato richiamato per i successivi interventi del creditore nel processo esecutivo sulla base di ulteriori titoli esecutivi.

  • Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014

    È stata richiamata come precedente sul requisito del "minimo costituzionale" della motivazione, al di sotto del quale la sentenza è nulla per mancanza di motivazione effettiva.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla quando la motivazione è internamente contraddittoria o tale da non rendere comprensibile la ratio decidendi, perché non supera il minimo costituzionale della motivazione.
  • Nell'opposizione agli atti esecutivi, la fase di merito non ha ad oggetto la correttezza dell'ordinanza resa nella fase sommaria, ma il merito delle contestazioni sollevate contro l'atto esecutivo impugnato.
  • Se il giudice decide su un presupposto fattuale o processuale diverso da quello effettivamente devoluto con l'opposizione, la decisione risulta viziata per incomprensibilità e contraddittorietà della motivazione.
  • Quando un motivo di ricorso per cassazione è assorbente perché attiene alla nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, le ulteriori censure restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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