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Sentenza

Sentenza n. 309/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso principale: - del giudizio di non idoneità riportato dalla ricorrente nella prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al Decreto Dipartimentale n. 3122 del 12/12/2024, sostenuta in data 23/05/2025 e comunicato in pari data; - del verbale della Commissione esaminatrice n. 15 del 23/05/2025, nella parte in cui si attesta lo svolgimento e la valutazione della prova orale della dott.ssa Carrieri; quanto ai motivi aggiunti: - del decreto n. 48510 del 08.08.2025 dell’USR Puglia del Ministero dell’Istruzione con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al Decreto Dipartimentale n. 3122 del 12/12/2024.

Giustizia amministrativa202501243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità nella prova orale del concorso pubblico per 1.435 posti e successiva graduatoria definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, assistente amministrativo con contratto a tempo determinato presso istituzioni scolastiche, dopo avere superato la prova scritta del concorso per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, riportava nella prova orale il punteggio di 37/60, inferiore alla soglia di idoneità di 42/60. Impugnava il giudizio di non idoneità e il verbale della commissione, poi estendeva l'impugnazione alla graduatoria definitiva. Deduceva, tra l'altro, che la prova sarebbe iniziata prima dell'orario indicato nella convocazione, che un commissario sarebbe intervenuto quando l'esame era già iniziato e che l'ordine delle prove riportato nel verbale non corrispondeva a quello effettivo; contestava inoltre il mancato appello preliminare dei candidati, l'asserita lesione della pubblicità della seduta, l'ordine di trattazione delle materie, la ripetizione della domanda sulla responsabilità civile in diritto civile e contabilità pubblica, la formulazione in diritto penale di un quesito ritenuto estraneo al programma e l'insufficienza del voto numerico attribuito in inglese e diritto civile. L'Amministrazione eccepiva anche l'incompetenza territoriale del TAR Puglia in favore del TAR Lazio, oltre all'inammissibilità e all'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha anzitutto escluso l'incompetenza territoriale, rilevando che il concorso, pur disciplinato da un bando valido per tutte le regioni, era indetto su base regionale e che la contestazione riguardava la valutazione della prova orale, non l'impugnazione del bando. Nel merito, ha ritenuto che le contestazioni sulla data e sull'orario di inizio della prova, sulla presenza dei commissari e sull'ordine delle domande non potessero prevalere sul contenuto del verbale, avente natura di atto pubblico e fede privilegiata fino a querela di falso. Ha escluso la fondatezza della censura sul mancato appello, poiché i candidati erano convocati a orari diversi, e ha ritenuto comunque preservata la pubblicità della seduta dalla presenza di almeno un altro testimone. Ha riconosciuto alla commissione discrezionalità nell'ordine di trattazione delle materie, non essendo previsto dal bando un ordine specifico e potendo l'esame iniziare da un argomento scelto dal candidato. Ha ritenuto legittimo il passaggio oltre rispetto alla domanda di diritto civile sulla responsabilità civile, già oggetto di risposta nell'ambito della contabilità pubblica, poiché l'argomento era interdisciplinare e consentiva comunque di valutare la preparazione della candidata. Ha poi ritenuto compreso nel programma il quesito sulle strategie di riforma del sistema penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione, dato che il programma comprendeva il diritto penale in generale oltre ai delitti contro la pubblica amministrazione. Infine, ha respinto la censura sul voto numerico in inglese e diritto civile, rilevando l'applicazione della griglia di valutazione predisposta a livello centrale e l'assenza di un principio di prova dell'irragionevolezza della valutazione, espressione di ampia discrezionalità tecnica. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione immediata del giudizio nel merito in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale riveste natura di atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c., e, come tale, fa piena prova fino a querela di falso.

    Il verbale della commissione fa piena prova dei fatti attestati fino a querela di falso; contestazioni sulla veridicità delle dichiarazioni verbalizzate non possono essere superate con una mera prova testimoniale o con deduzioni difensive.

  • art. 7 del bando di concorso

    la prova orale consiste in un colloquio “sulle materie d’esame di cui all’allegato B”

    La prova orale deve svolgersi sulle materie e sugli argomenti indicati nell'allegato al bando, senza che da tale disposizione derivi uno specifico ordine di trattazione delle materie.

Massime di principio

  • Quando un concorso è indetto su base regionale, la controversia relativa alla valutazione della prova sostenuta nella regione di riferimento appartiene alla competenza territoriale del TAR di quella regione, se non vengono direttamente impugnate clausole del bando aventi efficacia generale.
  • Il verbale della commissione esaminatrice, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale; la contestazione della loro veridicità richiede lo specifico procedimento previsto per superare l'efficacia probatoria dell'atto pubblico.
  • In assenza di una previsione del bando che imponga un ordine determinato, la commissione dispone di discrezionalità nell'organizzazione della prova orale e nell'ordine di trattazione delle materie, anche consentendo al candidato di iniziare da un argomento prescelto.
  • La ripetizione di un argomento previsto in più materie d'esame non determina automaticamente l'illegittimità della prova: la commissione può evitare la duplicazione del quesito e utilizzare la risposta già resa per valutare la preparazione del candidato quando l'argomento abbia natura interdisciplinare.
  • Un quesito è compreso nel programma d'esame quando rientra nell'ambito tematico complessivamente indicato dal bando, anche se non riproduce una singola fattispecie normativa elencata nell'allegato, purché non esuli dalla materia e dagli argomenti programmati.
  • La valutazione numerica della prova concorsuale, quando sia effettuata sulla base di una griglia predisposta dalla commissione o dall'amministrazione competente, esprime discrezionalità tecnica e può essere sindacata solo in presenza di elementi concreti che dimostrino irragionevolezza, illogicità o travisamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenzaDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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