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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15727/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi di ricorso: 1) nullità delle sentenze per omessa notifica della citazione al difensore di fiducia e irregolarità nella notifica all'imputato (eccezioni relative alla nomina dei difensori, mancata sottoscrizione del verbale di identificazione e elezione di domicilio); 2) nullità della notifica della citazione per il giudizio d'appello eseguita ai sensi dell'art.161 comma 4 c.p.p., con contestazione della inesatta risultanza di irreperibilità e della persistenza della residenza; 3) vizio di applicazione della legge e carenza di motivazione in relazione alla presunta "grossolanità" del falso della patente (ossia che la contraffazione sarebbe stata così evidente da escludere idoneità decettiva).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenendoli infondati o inammissibili. Ha ritenuto inammissibile e/o infondata l'eccezione sulla mancata notifica al difensore nominato successivamente (irregolarità non tempestivamente dedotta e nomine ritenute valide), ha confermato la legittimità della notifica dell'atto per il giudizio d'appello ai sensi dell'art.161 comma 4 c.p.p. e ha valutato infondata la censura sulla "grossolanità" del falso (la contraffazione non era riconoscibile "ictu oculi" da un soggetto non esperto). Tuttavia, rilevata la sopravvenuta prescrizione del reato contestato con gli artt. 477 e 482 c.p. (tenuto conto delle sospensioni), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel reato ed ha eliminato l'autonoma pena relativa. Nel resto la condanna è stata dichiarata irrevocabile (confermata la pena di 6 mesi di reclusione per l'altro capo).

Norme richiamate

  • art. 96 comma 1 c.p.p.

    Limita il numero di difensori che può nominare l'imputato; la Corte ha ritenuto che la nomina del terzo difensore eccedesse tali limiti e quindi non poteva fondare la legittima ricezione della notifica spettante ai difensori legittimi al momento della spedizione degli atti.

  • art. 97 comma 4 c.p.p.

    Riguarda la nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha considerato rilevante che il difensore d'ufficio abbia eccepito in udienza l'omessa notifica, e ha richiamato la regola sul termine per dedurre la nullità in sede di deliberazione della sentenza nel medesimo grado.

  • art. 142 c.p.p.

    La mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale contenente la nomina del difensore di fiducia non determina automaticamente invalidità dell'atto salvo prova che l'indagato abbia rifiutato espressamente di sottoscriverlo ai sensi dell'art.137 c.p.p.; pertanto la nomina iniziale è stata ritenuta valida.

  • art. 137 comma 2 c.p.p.

    Richiama la necessità che l'indagato manifesti espressamente il rifiuto di sottoscrivere per rendere invalida la nomina/elezione di domicilio; la Corte ha constatato l'assenza di tale rifiuto nel verbale.

  • art. 161 comma 4 c.p.p.

    Consente la notifica al difensore quando la notifica all'imputato presso il domicilio dichiarato sia divenuta impossibile; la Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore perché la ricerca presso il domicilio risultava infruttuosa e sussistevano elementi di procedura amministrativa per irreperibilità.

  • artt. 477 e 482 c.p.

    Norme penali contestate (reato di contraffazione della patente e connessi): la Corte ha accertato la sopravvenuta prescrizione del reato in relazione a tali articoli e, non essendo possibili deduzioni incontrovertibili per l'assoluzione, ha annullato la sentenza limitatamente al reato estinto.

  • art. 129 comma secondo c.p.p.

    Stabilisce i casi in cui il giudice, in presenza di una causa di estinzione del reato, può pronunciare sentenza di assoluzione; la Corte ha ricordato che l'assoluzione è possibile solo se le circostanze che escludono il fatto o la responsabilità emergono dagli atti in modo incontestabile, e non essendo ciò verificato ha proceduto comunque all'annullamento senza rinvio del capo prescritto.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Riferimento giurisprudenziale: la Corte ha precisato che precedenti decisioni relative alla presunzione di conoscenza della pendenza del procedimento per elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non escludevano necessariamente la validità della nomina ma riguardavano profili di presunzione previsti dalla norma nel testo anteriore a modifiche legislative; non rilevante nel caso concreto.

Massime di principio

  • Le nullità relative alla notifica devono essere dedotte tempestivamente: se non eccepite nelle udienze successive alla conoscenza dell'irregolarità, si considerano in parte sanate.
  • La mancata sottoscrizione dell'indagato su un verbale di nomina del difensore non invalida automaticamente l'atto: occorre la dichiarazione espressa di rifiuto o la prova del conflitto con le dichiarazioni rese (art.137 c.p.p.).
  • La notifica effettuata al difensore è valida quando la notifica all'imputato presso il domicilio dichiarato sia divenuta impossibile e sussistano elementi che giustifichino l'uso dell'art.161 comma 4 c.p.p.; la procedura amministrativa per irreperibilità è elemento rilevante.
  • Per escludere la rilevanza penale di un falso documentale per "grossolanità" occorre che la contraffazione sia immediatamente riconoscibile "ictu oculi" da un soggetto non esperto; il fatto che gli operatori di polizia abbiano rilevato l'anomalia non implica automaticamente l'irriconoscibilità per il pubblico generale.
  • La sopravvenuta prescrizione comporta la necessità di intervento della Corte: se non ricorrono elementi incontestabili che giustifichino l'assoluzione, il giudice può annullare la sentenza limitatamente al capo prescritto (art.129 c.p.p.).
  • La legittimazione del difensore e la correttezza formale degli atti di nomina e domicilio sono fattori determinanti per la regolarità delle notifiche; errori procedurali della difesa possono risultare ininfluenti se non tempestivamente dedotti.

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