Cassazione Civile, Ordinanza n. 40733/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di un socio di società di persone, a seguito del passaggio in giudicato di una precedente pronuncia tributaria che aveva portato alla rideterminazione del reddito di partecipazione in conseguenza della definizione del reddito societario. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che fosse immotivata, perché richiamava una sentenza di appello che si limitava a dichiarare inammissibile il gravame e non consentiva di comprendere i criteri di calcolo del maggior reddito, né la quantificazione di imposta, sanzioni e interessi. La CTR aveva accolto tale tesi; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 2909 c.c., per non avere la CTR considerato che il giudicato investiva anche la sentenza di primo grado e l'accertamento societario; violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, perché la cartella, atto meramente liquidatorio, non avrebbe dovuto contenere il dettaglio dei calcoli ma solo l'indicazione del titolo; violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per asserita motivazione apparente della sentenza di merito sul punto della corretta applicazione della prescrizione giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che, quando la cartella di pagamento scaturisce da una sentenza passata in giudicato che ridetermina il carico fiscale, l'Amministrazione deve indicare nella cartella i criteri di calcolo utilizzati, in modo da consentire al contribuente di verificare la correttezza della pretesa, inclusa la quantificazione di interessi e sanzioni. Nel caso concreto, il mero richiamo alla sentenza di appello divenuta definitiva, che dichiarava l'inammissibilità del gravame, non era sufficiente perché non esplicitava i criteri di liquidazione. È stato poi respinto anche il terzo motivo, poiché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e non apparente. Il ricorso è stato integralmente respinto con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato copre ciò che è stato definitivamente deciso, ma ciò non esonera l'Amministrazione dall'onere di motivare la cartella con criteri di calcolo verificabili quando la pretesa deriva da una sentenza passata in giudicato che ridetermina il tributo.
art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
la cartella di pagamento ha contenuto vincolato e motivazione meno ampia dell'avviso di accertamento, ma deve comunque mettere il contribuente in condizione di comprendere e controllare la pretesa quando essa è liquidata in base a un giudicato.
art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza di merito non è motivazione apparente se espone in modo intellegibile le ragioni per cui la cartella non consente di verificare la corretta applicazione della decisione giudiziale.
art. 5 del t.u.i.r.
richiamato come base dell'accertamento del reddito di partecipazione del socio, poi rideterminato in relazione al reddito societario.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che versano tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento trae origine da una sentenza passata in giudicato che ridetermina l'imposta, l'ente impositore deve esporre in modo sufficiente i criteri di liquidazione adottati, così da consentire al destinatario il controllo della correttezza della pretesa.
- Il semplice richiamo al titolo giudiziale non basta se la sentenza richiamata non contiene già i parametri numerici e logici necessari per ricostruire il calcolo di imposta, interessi e sanzioni.
- La natura di atto liquidatorio della cartella non esclude un adeguato onere motivazionale quando essa costituisce il primo atto con cui si rende esigibile una pretesa determinata in base a un giudicato.
- La motivazione di una sentenza di merito non è apparente se il percorso argomentativo consente di comprendere le ragioni della decisione e di verificare la coerenza logica del ragionamento seguito.
- Il giudicato sulla spettanza del tributo non si identifica automaticamente con la dimostrazione della correttezza del calcolo successivamente operato dall'Amministrazione, che resta sindacabile sul piano della motivazione e della verificabilità del conteggio.
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