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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09327/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto di pagamento per euro 6.658,58 oltre spese, notificato al debitore. Questi propose opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo in sostanza la nullità, inesistenza, inefficacia e illegittimità del precetto. Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione e la Corte d’appello confermò. In Cassazione il soccombente propose ricorso articolato in diciannove motivi. La Corte però non entra nel merito delle singole censure, perché il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di cui all’art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.: mancava una chiara esposizione dei fatti di causa, non erano adeguatamente indicate le ragioni dell’opposizione, il contenuto delle decisioni di primo e secondo grado e le rationes decidendi impugnate; inoltre i motivi erano prolissi, confusi e privi di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti. La Corte rileva anche, per completezza, che il ricorso sembrava limitato a questioni di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; in tal caso l’appello era inammissibile perché la sentenza resa sull’opposizione agli atti esecutivi è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado e inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Vengono inoltre ravvisati i presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente, liquida euro 2.500,00 oltre esborsi e accessori, e lo condanna altresì al pagamento di euro 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Dà infine atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta contro il precetto.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato come base dell’opposizione agli atti esecutivi; la Corte osserva che, se il giudizio verteva su tale opposizione, la sentenza di primo grado non era appellabile ma solo ricorribile per cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile perché non contiene una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    I motivi non sono chiari e sintetici; manca una precisa indicazione delle norme di diritto poste a fondamento delle censure.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Manca la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui i motivi si fondano, con illustrazione del contenuto rilevante.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di rilevare in sede di legittimità l’inammissibilità dell’appello quando essa determini il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato perché la proposizione del ricorso è considerata abuso dello strumento processuale, data la sua palese inammissibilità.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato con autonoma condanna pecuniaria in favore della cassa delle ammende per l’abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia e le censure senza ricorrere ad altre fonti o agli atti di causa.
  • La violazione del requisito di specificità e chiarezza di cui all’art. 366 c.p.c. può rendere il ricorso inammissibile anche prima dell’esame nel merito dei singoli motivi.
  • Quando il ricorso impugna, anche solo in sostanza, una decisione resa su opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., occorre considerare che la sentenza di primo grado non è appellabile; l’appello è inammissibile e ciò può determinare il passaggio in giudicato della decisione originaria.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso è necessario indicare in modo puntuale le rationes decidendi della sentenza impugnata, le ragioni di impugnazione e i documenti o atti processuali rilevanti su cui le censure si fondano.
  • La proposizione di un’impugnazione di legittimità palesemente inammissibile può integrare abuso del processo e giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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