Sentenza del 12/12/2017 n. 6872 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposta di registro - Cessione pro solvendo diritti di credito - Garanzia in relazione a contratto di locazione finanziaria - Esenzione imposta di registro - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cessione pro solvendo è stata considerata esente dall'imposta di registro, al pari delle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. Pur riconoscendo che le norme agevolative hanno natura eccezionale e derogatoria, la decisione ha valorizzato la ratio comune delle operazioni: favorire investimenti produttivi capaci di generare nuova ricchezza e ricadute economiche positive.
Esito
Favorevole al Non determinabile dal testo fornito
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento all'imposta di registro di una cessione pro solvendo di tutti i crediti, presenti e futuri, effettuata come garanzia di un contratto di locazione finanziaria. La questione consiste nello stabilire se tale cessione possa beneficiare dell'esenzione prevista per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. La cessione è stata ritenuta funzionalmente collegata al finanziamento e accomunata a esso dalla medesima finalità economica di sostegno a investimenti produttivi.
Norme richiamate
Norme agevolative relative ai finanziamenti a medio e lungo termine
L'esenzione dall'imposta di registro è stata applicata anche alla cessione pro solvendo posta a garanzia di un contratto di locazione finanziaria, in ragione della sua funzione sostanzialmente analoga a quella delle operazioni di finanziamento agevolate.
Principio di interpretazione delle norme fiscali eccezionali e derogatorie
Le norme agevolative devono essere interpretate restrittivamente; tuttavia, ciò non impedisce di ricomprendere fattispecie diverse nella medesima disciplina quando esse condividano la stessa ratio economico-sociale e funzionale.
Massime di principio
- Una cessione di crediti utilizzata come garanzia di un finanziamento può beneficiare del medesimo trattamento fiscale del finanziamento se presenta un collegamento funzionale diretto con l'operazione finanziaria.
- Anche in presenza di norme fiscali agevolative di stretta interpretazione, è possibile applicare l'esenzione a strumenti giuridici non espressamente menzionati quando perseguono la stessa finalità economica dell'operazione agevolata.
- Per valutare l'esenzione dall'imposta di registro occorre considerare non solo la forma giuridica dell'atto, ma anche la sua funzione concreta e il suo inserimento nell'operazione di finanziamento.
- L'agevolazione è coerente quando l'operazione è destinata a sostenere investimenti produttivi e non costituisce una mera operazione autonoma o priva di collegamento con il finanziamento.
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