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Sentenza

Sentenza n. 523/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso in data 10 aprile 2025, recante la revoca del nulla osta all’assunzione ai sensi del d.p.c.m. 27 settembre 2023, concernente la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025

Giustizia amministrativa202500677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’assunzione e all’ingresso in Italia per lavoro subordinato, emesso il 10 aprile 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato, adottata nell’ambito della programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025. Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha ritirato il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha quindi chiesto, oltre alla definizione della domanda di annullamento, che fosse ordinato alla Prefettura di convocarlo insieme al nuovo datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o per attesa occupazione. Il Collegio ha qualificato tale ulteriore domanda come azione di condanna pubblicistica o di adempimento.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di annullamento, poiché il ritiro del provvedimento di revoca ha consentito al ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda di condanna pubblicistica diretta a ottenere l’ordine di rilascio del permesso di soggiorno. Tale azione è ammessa, ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a., soltanto a completamento della tutela costitutiva o di accertamento relativa all’illegittimità di un diniego o dell’inerzia, quando la fondatezza della pretesa discenda da attività interamente vincolata e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori, secondo il combinato disposto dell’art. 34, comma 1, lett. c), e dell’art. 31, comma 3, c.p.a. Nel caso concreto non sussisteva un diritto soggettivo al rilascio del permesso né un potere vincolato dell’Amministrazione, ma un interesse legittimo pretensivo il cui soddisfacimento richiede l’esercizio di potere amministrativo discrezionale e il completamento dell’istruttoria. Il giudice ha comunque precisato che le Amministrazioni competenti restano obbligate a concludere nei termini il procedimento di rilascio del permesso con un provvedimento espresso. Le spese sono state compensate, anche in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione degli onorari sarà effettuata con separato provvedimento.

Norme richiamate

  • d.p.c.m. 27 settembre 2023

    Atto richiamato quale disciplina della programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025, nell’ambito della quale era stato rilasciato il nulla osta poi revocato.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato come base normativa della condanna pubblicistica o azione di adempimento diretta all’adozione di misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La condanna pubblicistica è ammessa, nei limiti indicati dal giudice, quando la fondatezza della pretesa deriva da attività vincolata e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in combinato disposto con l’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., per delimitare l’ammissibilità dell’azione di adempimento e della condanna all’adozione del provvedimento richiesto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei dati personali mediante l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, a seguito del ritiro dell’atto impugnato, il ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito con l’azione di annullamento.
  • L’azione di condanna pubblicistica o di adempimento è ammissibile soltanto nei limiti in cui completi la tutela costitutiva o di accertamento relativa all’illegittimità di un diniego o dell’inerzia, la pretesa sia fondata su un’attività interamente vincolata e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.
  • Non è ammissibile una domanda giudiziale diretta a ottenere il rilascio di un titolo amministrativo quando la posizione del privato è un interesse legittimo pretensivo, l’Amministrazione conserva margini di discrezionalità e l’istruttoria procedimentale non è ancora completata.
  • Anche quando dichiari inammissibile l’azione di adempimento, il giudice può ribadire l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro i termini previsti mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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