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Sentenza

Sentenza n. 1331/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 315/2023.

Giustizia amministrativa202400420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto l’impugnazione del diniego di certificato di conformità edilizia e agibilità, della dichiarazione di inefficacia di due SCIA e dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimi gli atti comunali relativi a un laboratorio artigianale già oggetto di condono. In primo luogo deducevano l’erronea qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, sostenendo che le opere consistessero soltanto nel consolidamento e nella conservazione di un manufatto precario, senza modifiche a funzione, dimensioni, volume, altezza e destinazione d’uso; lamentavano inoltre che la SCIA fosse divenuta definitiva e non più assoggettabile a controllo negativo. In secondo luogo contestavano l’affermazione secondo cui il tecnico avrebbe negato l’esistenza del vincolo fluviale, rilevando che il vincolo risultava dalle planimetrie della pratica di condono e che era stata comunque rilasciata un’autorizzazione paesaggistica postuma, con pagamento della sanzione e attestazione dell’assenza di danno ambientale. In terzo luogo censuravano la valutazione del TAR sulla pratica sismica, sostenendo che fosse sufficiente la procedura IPRIPI prevista per interventi di modesta entità e basso rischio e che il giudice avesse deciso senza adeguata istruttoria e senza disporre una CTU. Infine deducevano l’omessa pronuncia su uno specifico motivo aggiunto relativo all’illegittimità e illogicità dell’ordinanza di demolizione, che avrebbe imposto il ripristino di uno stato fatiscente, precario e instabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia, rilevando che il manufatto originario era costituito da materiali precari e differenti, mentre quello realizzato era composto da travi e pilastri in acciaio e lamiere di tamponamento. Anche la relazione allegata alla SCIA attestava modifiche delle aperture e demolizione di tramezzi interni, incompatibili con il risanamento conservativo, che presuppone la conservazione della struttura originaria. Il secondo motivo è stato respinto perché, sebbene la vicinanza del torrente fosse indicata nella pratica di condono, il vincolo non risultava rappresentato nella pratica relativa alla SCIA e gli interessati avevano dovuto richiedere un’autorizzazione paesaggistica postuma. Tale ragione era autonomamente sufficiente a sostenere i provvedimenti impugnati, rendendo prive di interesse le censure concernenti il profilo sismico, secondo il principio della sufficienza di una sola ragione autonoma posta a fondamento dell’atto plurimotivato. Il Collegio ha inoltre precisato che la dichiarazione di inefficacia della SCIA non costituiva esercizio di autotutela, poiché la SCIA riguardava un intervento assoggettato a permesso di costruire e quindi era improduttiva di effetti sin dall’origine; non trovava pertanto applicazione il termine e il regime dell’art. 21-nonies l. 241/1990. È stato respinto anche il motivo relativo all’ordinanza di demolizione, qualificata come atto dovuto in presenza di opere realizzate senza titolo o in totale difformità, senza margini di discrezionalità per l’amministrazione. Le questioni sulle concrete modalità del ripristino avrebbero potuto essere valutate nella fase esecutiva, senza incidere sulla legittimità dell’ordine. Nessun ulteriore approfondimento istruttorio è stato ritenuto necessario. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23 L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013

    termine di novanta giorni per la formazione del silenzio assenso sull’agibilità

    La questione del silenzio assenso sull’agibilità è stata dedotta dagli appellanti, ma non ha determinato l’accoglimento dell’appello.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (scia) afferente a un intervento edilizio [...] sottratto al suo ambito applicativo [...] è destinata a rimanere improduttiva di effetti [...] non trova neppure applicazione l'articolo 21 nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che è deputato a disciplinare esclusivamente la diversa fattispecie di esercizio dei poteri inibitori in relazione ad una scia efficace

    Il regime dell’autotutela e dei relativi limiti temporali non si applica quando la SCIA riguarda un intervento sottratto al suo ambito applicativo perché soggetto a permesso di costruire; in tal caso la segnalazione è improduttiva di effetti.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    Gli appellanti richiamavano l’art. 38 del d.P.R. 380/2001

    Il richiamo è stato prospettato dagli appellanti in relazione all’ordine di demolizione, ma la sentenza non ne ha accolto l’applicazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in epigrafe in relazione alla trattazione dell’appello in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Un intervento edilizio che rinnova gli elementi costitutivi dell’edificio e ne altera l’originaria consistenza fisica, mediante modifiche tipologiche e strutturali incompatibili con la conservazione dell’organismo preesistente, rientra nella ristrutturazione edilizia e non nel risanamento conservativo.
  • Quando un atto amministrativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia idonea a sorreggerlo; le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni sono prive di interesse, poiché non potrebbero comunque condurre all’annullamento dell’atto.
  • La SCIA presentata per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo perché assoggettato a permesso di costruire è improduttiva di effetti; la relativa dichiarazione di inefficacia non costituisce esercizio di autotutela su una SCIA efficace e non è soggetta ai limiti temporali dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • L’ingiunzione di demolizione è un atto dovuto in presenza di un’opera edilizia realizzata senza titolo abilitativo o in totale difformità dal titolo, senza margini di discrezionalità amministrativa; le questioni relative alle modalità concrete del ripristino possono essere esaminate nella fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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