Cassazione Civile, Ordinanza n. 03746/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore munito di titolo esecutivo giudiziale aveva pignorato presso il datore di lavoro pubblico del proprio debitore i crediti retributivi di quest'ultimo e aveva ottenuto dal giudice dell'esecuzione un'ordinanza di assegnazione. Successivamente, su istanza del terzo pignorato, il giudice aveva corretto materialmente il provvedimento eliminando il richiamo all'art. 548, secondo comma, c.p.c. e la statuizione di pagamento della somma assegnata al creditore. Contro il provvedimento correttivo il creditore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che il Tribunale aveva rigettato. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio che l'opposizione era improcedibile: dagli atti risultava che la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione non si era svolta, poiché l'opposizione era stata introdotta direttamente nel ruolo contenzioso civile, senza deposito nel fascicolo dell'esecuzione e senza il preventivo vaglio del giudice dell'esecuzione previsto per le opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione.
La decisione
La Corte dichiara che la domanda di merito relativa all'opposizione agli atti esecutivi non poteva essere proposta, perché mancava la necessaria fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione. Per questo motivo cassa la sentenza del Tribunale di Brindisi senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e assorbe ogni esame dei motivi di ricorso. Le spese del giudizio di merito sono compensate integralmente tra le parti; nulla è disposto sulle spese del giudizio di legittimità, poiché l'intimato non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
opposizione agli atti esecutivi
L'opposizione agli atti esecutivi successiva all'inizio dell'esecuzione richiede il previo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione; in mancanza, la domanda di merito è improponibile e il giudizio di opposizione a cognizione piena è improcedibile.
art. 618 c.p.c.
La fase sommaria dell'opposizione deve svolgersi davanti al giudice dell'esecuzione, che può adottare provvedimenti indilazionabili e fissare il termine per il giudizio di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve esporre in modo specifico i fatti di causa; la mancanza di specificità può impedire di prospettare validamente uno svolgimento processuale diverso da quello accertato dagli atti.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando l'azione di merito non poteva essere proposta.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive proposte dopo l'inizio dell'esecuzione, la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione è necessaria e inderogabile; la sua omissione comporta improponibilità della domanda di merito e improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.
- Il controllo sulla corretta instaurazione della fase sommaria può essere svolto anche d'ufficio in cassazione, con conseguente cassazione senza rinvio quando risulti che l'azione di merito non era proponibile.
- Non è sufficiente che l'opposizione venga trattata in sede contenziosa ordinaria: occorre che sia previamente incardinata nel processo esecutivo e sottoposta al giudice dell'esecuzione, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti urgenti e del regolare governo dell'esecuzione.
- Quando il ricorso per cassazione non descrive con precisione lo svolgimento del processo, non può essere valorizzata una ricostruzione alternativa dei fatti processuali incompatibile con gli atti prodotti.
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